C’è docente e docente, quelli di religione possono insegnare anche in classi con un solo alunno

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red – A permetterlo è la legge, ma se ne sono chiesti la giustezza i parlamentari radicali Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina, Coscioni, Mecacci e Zamparutti che hanno presentato un’interrogazione al ministro Profumo.

red – A permetterlo è la legge, ma se ne sono chiesti la giustezza i parlamentari radicali Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina, Coscioni, Mecacci e Zamparutti che hanno presentato un’interrogazione al ministro Profumo.

Così, mentre da un lato i docenti non IRC insegnano anche in classi con 30, e a volte più, alunni, i docenti di religione cattolica, in grazia del carattere facoltativo dell’insegnamento, e non essendo previste specifiche restrizioni, possono insegnanre anche in classi composte da pochi alunni, fino al paradosso di classi composte da un singolo alunno.

Pubblichiamo il testo dell’articolata interrogazione parlamentare

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07118
presentata da
MAURIZIO TURCO
martedì 19 giugno 2012, seduta n.652

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:

al fine di razionalizzare il procedimento per la formazione delle classi scolastiche, il nostro ordinamento prevede l’assegnazione di un numero minimo di studenti frequentanti ogni classe, ponendo a fondamento del sistema scolastico una struttura organizzativa che si vorrebbe fondata anche sui principi di efficienza, efficacia ed economicità;

esistono casi in cui questi principi vengono derogati, come nel caso dell’insegnamento della religione cattolica, a causa di una eccezione fondata sui meri fatti, poiché al docente di religione si consente di impartire la propria opera educativa ad un numero indefinito di studenti. Ciò è possibile, ovviamente, solo per l’individuazione del numero minimo, dipendente dal numero di studenti effettivamente optanti per la frequenza di tale materia poiché il numero massimo è coincidente con quello degli alunni frequentanti la classe stessa. Da ciò deriva una conseguenza logica: il docente di religione può impegnare la sua ora di insegnamento anche per il beneficio di un unico studente;

il numero minimo di alunni necessario per formare una classe, in riferimento alle scuole di ogni ordine e grado, è indicato principalmente nel decreto ministeriale n. 331 del 24 luglio 1998, di cui si riportano le disposizioni in dettaglio: scuola materna: 15 alunni (articolo 14), scuola elementare (ora denominata scuola primaria) 10 alunni, per le pluriclassi è prevista una deroga che porta il numero minimo a 6 alunni (articolo 15); Scuola media (ora denominata istruzione secondaria di primo grado): 15 alunni (articolo 16) Possono eventualmente essere costituite classi uniche, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi, ma non inferiore a 10, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, in zone a rischio di devianza minorile, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nonché in relazione alla presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione (articolo 16, comma 3); Scuola superiore (ora denominata istruzione secondaria di secondo grado): 25 alunni. Le prime classi degli istituti e scuole d’istruzione secondaria di secondo grado sono costituite, di regola, con non meno di 25 allievi (articolo 18); le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o di specializzazione funzionanti con un solo corso devono essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 20 (articolo 18 comma 4). Sono previste alcune deroghe giustificate dall’esistenza di elementi obiettivi di valutazione che rendono necessaria la costituzione di classi iniziali con meno di 25 alunni (a causa delle limitate dimensioni di aule e laboratori, per la necessità di utilizzazione di strumenti tecnici particolarmente voluminosi o di macchine e materiali pericolosi per l’incolumità fisica e la salute degli studenti) ed in questo caso si devono esprimere le motivazioni del provvedimento di autorizzazione al funzionamento delle singole classi, che non potranno, di regola, essere costituite con meno di 20 alunni (articolo 18, comma 5); le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell’anno scolastico corrente, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 20 (articolo 19 comma 1);

al fine di assicurare la massima possibile coincidenza tra le classi previste ai fini della determinazione dell’organico di diritto e quelle effettivamente costituite all’inizio di ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero massimo e minimo di alunni per classe previsto, di regola, per ciascun grado di scuola, dai successivi articoli (articolo 9);

quanto al numero massimo esso, di norma, è costituito da 25 alunni, derogabili fino a 28. In casi particolari, tale limite può raggiungere i 30 alunni;

l’articolo 6 del decreto interministeriale 21 marzo 2005 (relativo alle dotazioni organiche dei docenti per l’anno scolastico 2004-2005) ha poi disposto che le prime classi nelle sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di indirizzo diverso, anche sperimentali, delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado siano costituite con un numero di alunni non inferiore a 20, da elevare a 27 in caso di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi (di almeno 12 alunni ciascuno);

è stato inoltre previsto l’accorpamento delle classi intermedie e finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero ridotto;

l’articolo 1, comma 605, lettera a), della legge finanziaria 2007 ha prescritto la revisione dei parametri per la formazione delle classi e l’innalzamento del valore medio del rapporto alunni/classe dello 0,4 (da 20,6 a 21 alunni per classe) dall’anno scolastico 2007/2008 (tale adempimento è affidato ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze);

con la circolare n. 19 del 1° febbraio 2008 il ministro della pubblica istruzione ha trasmesso agli uffici scolastici regionali lo schema di decreto interministeriale concernente gli organici dei docenti per l’anno scolastico 2008-2009, inoltrato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.»;

per quanto riguarda le norme concernenti l’insegnamento della religione cattolica, si riportano cronologicamente ed in dettaglio quelle di riferimento: legge n. 449 dell’11 agosto 1984, articolo 9, «La Repubblica italiana, nell’assicurare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la libertà di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell’insegnamento religioso per loro dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori. Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso e ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell’insegnamento di altre materie, e secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti,»;

decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 16 dicembre 1985, articolo 2.1. a) «il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell’orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni;

b) la scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica»;

circolare ministeriale n. 368 del 20 dicembre 1985, articolo 1. «Ciascuna scuola di ogni ordine e grado (…) dovrà informare, in tempo utile per l’iscrizione, i genitori dei propri alunni o chi esercita la patria potestà o gli alunni stessi se maggiorenni per aver già compiuto il 18° anno di età, circa le norme che sono a base delle procedure previste per l’esercizio di tale diritto. A tal fine, onde assicurare univoci criteri, le scuole faranno pervenire alle famiglie, tramite gli stessi alunni, o direttamente agli alunni se maggiorenni, l’allegato modulo nonché copia della presente circolare. L’allegato modulo, da riproporre, per gli anni successivi non conterrà la parte relativa alla prima applicazione. Il modulo dovrà essere compilato e restituito alla segreteria della scuola all’atto dell’iscrizione. La scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione di ufficio, fermo restando, anche per le diverse modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Pertanto, il capo dell’istituto, nell’approssimarsi dei termini di scadenza stabiliti, è tenuto a far pervenire agli aventi diritto il modulo prescritto perché possano esercitare il diritto di scelta di avvalersi o non avvalersi,». Articolo 2, «La scelta in ordine all’insegnamento della religione cattolica non deve in alcun modo interferire o condizionare, o costituire comunque criterio per la composizione delle classi. Il rispetto del pluralismo, oltre a essere un valore peculiare della nostra Costituzione, deve costituire un principio educativo fondamentale del nostro sistema scolastico. La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica non deve quindi dar luogo a nessuna forma diretta o indiretta di discriminazione (…) Il rispetto dell’anzidetto principio implica che la scuola, e per essa il capo di istituto e il collegio dei docenti ai quali compete la responsabilità complessiva della programmazione educativa e didattica ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1974, n. 416, assicura agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica ogni opportuna attività culturale e di studio, con l’assistenza degli insegnanti, escluse le attività curriculari comuni a tutti gli allievi.»;

circolare ministeriale n. 131 del 3 maggio 1986, «Al fine di assicurare agli studenti, ai loro genitori o a chi esercita la potestà la completa conoscenza della nuova disciplina in materia di insegnamento della religione cattolica e delle attività culturali e di studio assicurate dalla scuola per gli studenti che non si avvalgono di detto insegnamento, si dispone quanto segue:

entro il 10 giugno 2008 devono essere consegnate agli studenti:

Allegato A, quale modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica da allegare alla domanda di iscrizione;

Allegato 13, quale scheda informativa relativa alle attività culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica;

le attività di cui all’allegato B) sono programmate dal Collegio dei docenti tenuto conto delle proposte degli studenti, entro il primo mese dall’inizio delle lezioni, conformemente a quanto esplicitato nello stesso allegato. Dette attività sono svolte dai docenti, nell’ambito dell’orario di servizio, con esclusione delle venti ore. Le ore eventualmente eccedenti sono da remunerarsi secondo le norme contenute nell’articolo 88 – quarto comma – del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, fermo restando il carattere non obbligatorio dell’utilizzazione dei docenti oltre il normale orario di servizio. La partecipazione alle attività culturali e di studio programmate non è obbligatoria e agli studenti che non se ne avvalgono è comunque assicurata dalla scuola ogni opportuna disponibilità per attività di studio individuale;

Allegato B. Agli studenti delle scuole secondarie superiori che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica la scuola assicura attività culturali e di studio programmate dal Collegio dei docenti, tenuto conto delle proposte degli studenti stessi. Al fine di rendere possibile l’acquisizione di tali proposte, il Collegio dei docenti programma lo svolgimento di tali attività entro il primo mese dall’inizio delle lezioni. Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attività culturali e di studio devono concorrere al processo formativo della personalità degli studenti. Esse saranno particolarmente rivolte all’approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia, di filosofia, di educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e dell’esperienza umana relativi ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile.»;

circolare ministeriale n. 211 del 24 luglio 1986, «Tra i problemi che le SS.LL. hanno qui evidenziato si ritengono meritevoli di prioritaria considerazione quelli le cui soluzioni consentano di assicurare il rispetto delle scelte operate dalle famiglie e dagli studenti e nel contempo siano idonee a garantire il diritto di tutti gli allievi a fruire, con riferimento ai singoli ordini e gradi di istruzione frequentati, di un uguale tempo scuola. Allo scopo di realizzare tale effettiva parità di posizioni si sottolinea la necessità che i collegi dei docenti, tenuto conto delle proprie competenze in ordine alla programmazione delle attività previste per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività educative di religione cattolica (per la scuola materna) acquisiscano – secondo le modalità già previste dalle precedenti circolari n. 128-129-130 e 131 del 3 maggio 1986 e dalla circolare n. 211 del 24 luglio 1986 – concrete proposte, nell’ambito dell’azione programmatoria in parola, anche da parte di coloro che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi nel menzionato insegnamento o delle predette attività educative di religione cattolica. Al riguardo, è appena il caso di precisare come la programmazione delle attività per gli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, costituendo momento integrante della più generale funzione di programmazione dell’azione educativa attribuita alla competenza dei collegi dei docenti dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, venga a configurarsi con i caratteri di prestazione di un servizio obbligatorio posto a carico dei collegi dei docenti medesimi. Di conseguenza, qualora tale puntuale adempimento non sia stato ancora compiuto dal collegio dei docenti, sarà cura dei capi d’istituto intervenire perché subito l’organo collegiale predetto vi provveda, onde rendere possibile l’immediato avvio delle attività in parola. Relativamente alla scuola elementare e media, le attività formative da offrire agli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica rientrano, come esplicitate in precedenti circolari, tra quelle integrative da realizzarsi nel quadro di quanto previsto dagli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977 n. 517.»;

legge n. 281 del 18 giugno 1986, articolo 1. 1. «Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all’atto dell’iscrizione, a richiesta dell’autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 2. Viene altresì esercitato personalmente dallo studente il diritto di scelta in materia di insegnamento religioso in relazione a quanto previsto da eventuali intese con altre confessioni. 3. Le scelte in ordine a insegnamenti opzionali e a ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente. 4. I moduli relativi alle scelte di cui ai precedenti commi devono essere allegati alla domanda di iscrizione. 5. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età – contenente la specifica elencazione dei documenti allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 – è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell’adempimento della responsabilità educativa di cui all’articolo 147 del codice civile;

circolare ministeriale n. 9 del 18 gennaio 1991, «La Corte ha chiarito che per quanti decidono di non avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica, lo schema logico non è quello dell’obbligazione alternativa: per i predetti si determina "uno stato di non-obbligo". Ha, quindi, ritenuto che i moduli organizzativi predisposti dall’amministrazione scolastica per corrispondere al non obbligo, consistenti in:

a) attività didattiche e formative;

b) attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente;

c) «nessuna attività» intesa come libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente, non siano per il momento esaustivi residuando il problema se lo "stato di non-obbligo" possa avere tra i suoi contenuti anche quello di non presentarsi o allontanarsi dalla scuola. (…) Ne consegue, come sottolinea la Corte, che "alla stregua dell’attuale organizzazione scolastica è innegabile che lo stato di non-obbligo può comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio della scuola".»;

decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, articolo 310 (Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica). «1. Ai sensi dell’articolo 9 dell’accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 2. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione. 3. Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media è esercitato, per ogni anno scolastico, all’atto dell’iscrizione, dai genitori o da chi esercita la potestà nell’adempimento della responsabilità educativa di cui all’articolo 147 del codice civile. 4. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all’atto dell’iscrizione, per ogni anno scolastico, a richiesta dell’autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;

non essendo previste esplicite deroghe desumibili dalle norme su riportate nella pratica attuazione delle norme è invalsa la consuetudine di considerare non tanto il numero effettivo degli studenti che in ogni classe frequentano l’ora di religione, bensì il numero potenziale, coincidente con il numero complessivo degli studenti componenti la classe;

per questa via si aggirano le disposizioni aventi ad oggetto il numero minimo di alunni necessario per formare una classe, potendo verificarsi il caso limite di un insegnante impiegato per fare lezione a pochissimi studenti o, addirittura, ad uno solo;

il mancato accorpamento di studenti, misura necessaria per consentire la frequenza della lezione ad un numero congruo di essi, produce delle disuguaglianze di trattamento (oltre a quelle esplicitamente previste dal nostro ordinamento per l’immissione in ruolo dei docenti di religione, effettuata dal vescovo non per concorso bensì intuitu personae, e per le diverse e migliori retribuzioni previste in loro favore rispetto a quelle percepite, a parità di ore lavorative, dai colleghi insegnanti altre materie), tra i docenti di religione e tutti gli altri. Ciò è possibile poiché, per ottenere la retribuzione completa sulla base del CCNL prevista per il comparto, il docente deve effettuare almeno 18 ore settimanali effettive di docenza, non oltrepassando il numero massimo di 24, così come previsto dall’articolo 22 comma 4 della legge n. 448 del 2001. Nel caso in cui non si raggiunga tale monte ore, quello che viene definito il cosiddetto completamento cattedra, egli sarà retribuito sulla base delle ore di insegnamento effettivo, dividendo per diciotto la retribuzione settimanale, moltiplicando poi il risultato per le ore di effettivo insegnamento;

poiché l’insegnante di religione può tenere la lezione anche ad un solo studente, risulta evidente che egli potrà raggiungere con maggiore facilità il cosiddetto completamento cattedra, risultando professionalmente ed economicamente avvantaggiato rispetto ai colleghi che devono insegnare ad un numero maggiore di alunni o, nel caso non raggiungano le 18 ore settimanali di insegnamento, percependo una retribuzione inferiore -:

se sia a conoscenza dei fatti, nell’eventualità positiva, se essi corrispondano a verità e se, ed eventualmente quali provvedimenti normativi secondari intenda assumere al fine di interrompere la sperequazione ed il privilegio professionale ed economico a vantaggio docenti di religione.

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