CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi sindacali 2022/24 sottoscritto in via definitiva: assemblee possono svolgersi in videoconferenza. TESTO

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E’ stato sottoscritto in via definitiva all’Aran il CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali per il triennio 2022-2024. Il contratto definisce anche il nuovo riparto dei distacchi e dei permessi tra i sindacati rappresentativi, sulla base dei dati di rappresentatività provvisoria del nuovo triennio contrattuale.

Fino a quando non saranno definiti i nuovi comparti ed aree per il triennio 2022-2024, il riparto – spiega Aran – è basato sugli attuali comparti ed aree di contrattazione.

Nel Contratto si confermano le disposizioni già note, con alcune novità, tra cui quella relativa al diritto di assemblea: “Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, è possibile che l’assemblea si svolga in modalità videoconferenza“.

Sull’accertamento della rappresentatività si segnala la modifica del comma 2 dell’art. 25 del CCNQ 4/12/2017:

Ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001, comma 1, il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. A tale fine, non si tiene conto del numero dei lavoratori associati al sindacato, ma del numero delle trattenute per i contributi sindacali effettivamente operate in busta paga, tramite delega di cui è titolare il sindacato. Di conseguenza, il dato associativo è rilevato direttamente dalla busta paga del lavoratore, in quanto la delega diviene effettiva solo a seguito del versamento del relativo contributo.

Al fine di tener conto anche delle deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell’anno di riferimento della rilevazione, il dato viene rilevato nella busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo in quanto, solo in essa, sono rilevabili tutte le deleghe attive rilasciate entro l’ultimo giorno del mese di dicembre, stante l’obbligo delle amministrazioni di procedere alla trattenuta del contributo sindacale dal mese immediatamente successivo a quello del rilascio della delega.

Conseguentemente, non si tiene conto delle deleghe in essere al 31 dicembre relative a personale cessato il 1° gennaio in quanto le stesse nella busta
paga di gennaio non risultano più attive. Nel caso in cui la delega rilasciata nel mese di dicembre non risulti contabilizzata nella busta paga del mese di gennaio, la stessa non è valida ai fini del calcolo della rappresentatività non essendo dimostrata la sua attivazione. Nei soli limitati casi in cui la lavorazione delle buste paga relative al mese di gennaio si chiuda prima del 31 dicembre, alla rilevazione effettuata nel mese di gennaio si aggiungono le trattenute relative a deleghe rilasciate entro il 31 dicembre e attivate nella busta paga del mese di febbraio a condizione che in detta busta paga risultino sia la trattenuta riferita al mese di gennaio che quella riferita al mese di febbraio.

Tale modalità, valida per tutte le rilevazioni, è finalizzata ad evitare di tener conto, ai fini della rappresentatività, delle deleghe fittizie e cioè di quelle che, eventualmente rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni utili del mese di dicembre, siano revocate nei primi giorni del successivo mese di gennaio, sicché la delega pur rilasciata non diviene mai effettiva. L’obbligo delle amministrazioni di procedere alla tempestiva e corretta trattenuta del contributo sindacale comporta la responsabilità del dirigente competente che risulti inadempiente. La risoluzione dei casi controversi imputabili alla inadempienza o comunque a ritardi delle amministrazioni è demandata alle deliberazioni del Comitato Paritetico, previsto dal comma 8 e seguenti dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001.

CCNQ

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