CCNI mobilità personale docente, educativo, ATA 2022/25: vincoli e novità. TESTO definitivo

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Lo scorso 18 maggio è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo mobilità personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici del triennio 2022-25. A firmare il CCNI è soltanto la CISL Scuola. Si tratta del contratto con cui sono state già presentate le domande della mobilità.

Le disposizioni del contratto si riferiscono al personale a tempo indeterminato.

Docenti

Alcuni punti dell’articolo 2 del CCNI sulla mobilità docenti e i vincoli

Comma 1.  Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Comma 4. Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), primo periodo, del decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021, il personale docente di cui all’articolo 13, comma 3, del D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, immesso in ruolo antecedentemente all’anno scolastico 2020/21, è tenuto a rimanere presso l’istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri due anni dopo il percorso annuale di formazione iniziale e
prova, salvo in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

Pertanto, il personale docente di cui all’articolo 13, comma 3, del D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, immesso in ruolo antecedentemente all’anno scolastico 2020/21, ha già assolto l’obbligo di permanenza presso l’istituzione scolastica di immissione in ruolo sopra indicato

Comma 6. Ai sensi dell’articolo 399, comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’art. 58, comma 2, lettera f) del decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con L. n. 106 del 23.7.2021, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica, ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La medesima disposizione non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Ai fini della maturazione del triennio, in caso di esubero o soprannumerarietà, gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione sono conteggiati con quelli svolti nella precedente sede.

ATA

Novità per il personale ex LSU assunto nel ruolo del collaboratore scolastico a seguito delle procedure di stabilizzazione. Come abbiamo visto, viene calcolato il punteggio sul servizio svolto in qualità di ex LSU e lo stesso personale può partecipare alle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni dall’anno scolastico 2022/23.

I DSGA assunti da concorso ordinario 2018 possono fare domanda di mobilità annuale.

TESTO CCNI 2022/25

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