CCNI mobilità 25/28: chi è “scontento” del passaggio di ruolo può chiedere di tornare a quello di partenza. Quando, come e dove

Il CCNI 2025/28, ai sensi del D.lgs. 297/94, disciplina la richiesta di restituzione dei docenti al ruolo di provenienza in caso di passaggio di passaggio di ruolo, la cosiddetta mobilità professionale.
CCNI 2025/28
L’Ipotesi di CCNI sulla mobilità 2025-2028 è stata sottoscritta il 29 gennaio 2025 e la stressa presenta diverse novità che vanno dall’applicazione delle precedenze ai punteggi di cui alle allegate tabelle di valutazione, dal passaggio di ruolo su sostegno alle deroghe che consentono di presentare istanza anche ai docenti vincolati.
Passaggio di ruolo
Ai sensi del novellato articolo 4 del CCNI 2025/28, i requisiti richiesti per chiedere il passaggio di ruolo sono quelli di seguito riportati:
A. passaggio ruolo su posto comune:
- superamento dell’anno di prova nel ruolo di attuale titolarità al momento della presentazione della domanda;
- possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto (nel caso della secondaria dell’abilitazione relativa alla classe di concorso richiesta o comunque di appartenenza);
B. passaggio ruolo su posto di sostegno:
- superamento dell’anno di prova nel ruolo di attuale titolarità al momento della presentazione della domanda;
- specializzazione su sostegno per il grado richiesto.
Nel caso del sostegno, come si può notare, non è più richiesta l’abilitazione per il grado richiesto. In tal modo, sono state armonizzate le disposizioni relative ai requisiti per accedere al TFA sostegno secondaria e quelle di cui sopra. Ne abbiamo parlato in questo articolo, scritto sulla base delle informazioni acquisite nel corso delle trattative, poi confermate nel contratto.
Anno di prova
Come sappiamo, ai sensi del DM n. 226/2022 e delle indicazioni fornite con l’annuale nota sull’anno di prova, tra i docenti tenuti a svolgere il predetto anno vi sono coloro i quali hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Così leggiamo nel citato DM (come nella nota):
Sono tenuti ad effettuare, il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio:
- …
- i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
- …
Nella nota summenzionata, inoltre, si precisa che non devono svolgere l’anno di prova i docenti i docenti:
- che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
Al netto di tale caso, coloro i quali ottengano il passaggio di ruolo devono svolgere l’anno in esame.
Richiesta restituzione precedente ruolo
I docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo, secondo quanto previsto dall’art. 515 del D.lgs. 297/94, possono essere restituiti, a domanda, al ruolo di provenienza. Il nuovo CCNI mobilità riprende e specifica la predetta disposizioni normativa.
In base al Testo Unico (D.lgs. 297/94) e alle disposizioni contrattuali, il personale docente che abbia ottenuto il passaggio di ruolo:
- può essere restituito – a domanda – al ruolo di provenienza;
- la restituzione al ruolo di provenienza avviene nell’ambito della provincia di precedente titolarità;
- la restituzione ha effetto dall’a.s. successivo a quello della richiesta;
- la domanda di restituzione va presentata al Dirigente preposto all’USR entro i termini che saranno indicati nell’annuale OM sulla mobilità;
- la domanda si può presentare soltanto nel primo anno di servizio, coincidente con il previsto periodo di formazione e prova;
- il provvedimento di restituzione al ruolo di provenienza è disposto sui posti vacanti e disponibili destinati alla mobilità, all’esito delle operazioni della mobilità medesima;
- il provvedimento di restituzione al ruolo di provenienza sui succitati posti può essere disposto a condizione che l’interessato non presenti domanda né di trasferimento né di passaggio;
- il docente restituito al ruolo di provenienza assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo stesso;
- la restituzione in esame non è possibile in mancanza di posti vacanti e disponibili.
Domanda di restituzione per il 2025/26
In base a quanto detto, nel corrente anno scolastico – nel rispetto dei termini indicati nell’OM che sarà pubblicata successivamente e che disciplinerà la mobilità per l’a.s. 2025/26 – possono chiedere la restituzione al ruolo di provenienza i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo per l’a.s. 2024/25 (il corrente) e che quindi sono al primo anno di servizio nel nuovo ruolo ottenuto, a seguito del passaggio. Qualora ottenessero la citata restituzione, gli interessati prederebbero servizio nel “vecchio” ruolo (di provenienza) nella precedente provincia di titolarità (che può essere anche la stessa se il passaggio di ruolo è avvenuto nella stessa) il 1° settembre 2025.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).