CCNI 2025/28 e sezioni Montessori secondaria primo grado: come acquisire titolarità prima della mobilità

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Il CCNI sulla mobilità 2025/28 recepisce, tra le altre cose, le novità introdotte dalla legge n. 50/2024 e relative all’istituzione delle sezioni a metodo Montessori nella scuola secondaria di primo grado.

Metodo Montessori secondaria I grado

La legge n. 150/2024, che ha riformato la valutazione del comportamento nella scuola secondaria e introdotto i giudizi sintetici alla primaria, ha previsto altresì l’istituzione delle sezioni a metodo Montessori, già presenti nella scuola dell’infanzia e primaria, anche nella secondaria di primo grado. Al riguardo ricordiamo che il Ministero aveva avviato una sperimentazione già dal 2021.

Stando alla legge succitata:

  1. l’istituzione e il funzionamento delle sezioni a metodo Montessori nelle scuole del primo ciclo di istruzione sono disciplinati con decreto del MIM, sentita l’Opera nazionale Montessori;
  2. il decreto di cui sopra disciplina altresì l’ordinamento dei corsi di differenziazione didattica, finalizzati al conseguimento della relativa specializzazione da parte dei docente interessati, secondo il fabbisogno quantificato dai dirigenti scolastici in sede di determinazione dell’organico di diritto, nonché i requisiti di accesso ai corsi medesimi;
  3. i soggetti che erogano i succitati corsi di differenziazione didattica nelle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione di cui sopra sono autorizzati, con apposito decreto del MIM;
  4. l’istituzione di classi di scuola secondaria di I grado a metodo Montessori, secondo i principi e i criteri metodologici adottati nella sperimentazione nazionale triennale autorizzata con DM n. 237/2021, può essere richiesta dalle scuole del primo ciclo già a partire dall’a.s. 2025/26. A tal fine, in attesa del decreto MIM di cui a punti 1 e 2, il Ministero medesimo mette a disposizione un documento tecnico elaborato dal Comitato tecnico-scientifico nazionale costituito ai sensi del DM n. 273/21 (relativo, come detto, all’avviata sperimentazione). Spetta al dirigente dell’ufficio scolastico territorialmente competente procedere all’autorizzazione delle classi in esame, nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali nonché di organico assegnate a livello regionale e tenuto conto del documento elaborato dal citato  Comitato (l’attività di quest’ultimo, proprio per garantire la fase di accompagnamento dei nuovi percorsi, è prorogata sino al 31 agosto 2026);
  5. l’attivazione delle classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori è possibile solo alle seguenti condizioni: presenza contemporanea di un ciclo completo di scuola primaria a metodo Montessori; tempo scuola corrispondente al tempo prolungato di cui all’articolo 5/1 del DPR n. 89/2009; servizio di refezione scolastica; laboratori, ambienti e materiali didattici adatti a favorire l’apprendimento secondo i principi montessoriani; quote di organico aggiuntive pari a 9 ore settimanali aggiuntive per classe attivata, assegnate dall’ufficio scolastico territorialmente competente;
  6. la quantificazione delle esigenze necessarie al funzionamento delle sezioni a metodo Montessori spetta, come detto sopra, al DS, in sede di determinazione dell’organico di diritto;
  7. alle classi a metodo Montessori di scuola secondaria di primo grado sono assegnati, per ciascuna classe di abilitazione, docenti in possesso di uno specifico titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori per l’insegnamento nella secondaria di primo grado, conseguito a seguito del suddetto corso di differenziazione didattica;
  8. i docenti specializzati in differenziazione didattica nel metodo Montessori per l’insegnamento nella secondaria di primo grado sono collocati, a domanda, in appositi elenchi, cui attingere per l’attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato (come avviene per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria);
  9. le sezioni che abbiano avviato la sperimentazione di cui al DM 237/2021 completano la fase sperimentale e sono disciplinate a regime, eccetto il caso di contraria deliberazione delle scuole interessate oppure di motivato parere negativo degli uffici scolastici territorialmente competenti. La sperimentazione in parola è autorizzata anche per l’a.s. 2024/2025.
  10. ai docenti di scuola secondaria di primo grado che abbiano già concluso i percorsi di formazione sul metodo Montessori di cui all’articolo 5 del DM n. 237/2021, a seguito del superamento di specifico esame, è riconosciuto il titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori.

Come detto, la novità in esame riguarda naturalmente gli organici e conseguentemente la titolarità dei docenti, relativamente alla quale è prevista una specifica disposizione nel CCNI 2025/28, sottoscritto in data 29 gennaio 2025. Mobilità docenti 2025, scarica testo del Contratto firmato: vincoli rimangono ma deroghe per figli fino a 16 anni e genitore over 65. Domande attese da metà febbraio

Passaggio su posti Montessori

La succitata disposizione è contenuta nell’articolo 7/5 del CCNI 2025/28, secondo cui:

  • i docenti titolari su posto comune e di sostegno (secondaria I grado) possono optare per il passaggio al posto di insegnamento con metodo didattico differenziato Montessori;
  • l’opzione suddetta si può esercitare esclusivamente per il primo a.s. di attivazione dei posti per l’insegnamento con metodo didattico differenziato Montessori nella scuola secondaria di primo grado, prima delle operazioni di mobilità ordinaria relative al predetto anno scolastico;
  • l’opzione può essere esercita dai soli docenti che abbiano conseguito il titolo di specializzazione di cui sopra e abbiano effettuato almeno un anno scolastico di servizio di insegnamento nell’ambito della sperimentazione di cui al summenzionato DM 237/2021;
  • il passaggio succitato al posto d’insegnamento con metodo didattico differenziato Montessori è possibile nella medesima scuola in cui è stata svolta la sperimentazione, acquisendone la titolarità;
  • l’opzione si può esercitare  esclusivamente per la stessa classe di concorso/tipo posto di titolarità (esempio: il docente titolare della classe di concorso di lettere nella scuola secondaria di I grado può optare per il corrispondente insegnamento con metodo didattico differenziato Montessori  nella scuola secondaria di I grado di titolarità).

Come leggiamo ancora nell’art. 5/7 del CCNI 25/28, la disposizione sopra illustrata si applica:

  • alle cattedre costituite interamente per l’insegnamento con metodo didattico differenziato Montessori;
  • alle cattedre miste costituite internamente all’istituzione scolastica (ovvero composte da ore curricolari ordinarie e da ore destinate all’insegnamento con metodo didattico differenziato Montessori);
    – alle cattedre con completamento orario presso altra istituzione scolastica purché composte con contributo orario relativo al metodo didattico differenziato Montessori.

Quanto alle disposizioni riguardanti le operazioni di mobilità da e per i posti per l’insegnamento con metodo didattico differenziato Montessori nella secondaria di primo grado, le  stesse saranno definite nell’annuale ordinanza sulla mobilità.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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