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Cattedre orario esterne (COE): tipologie e modalità assegnazione. Completamento in scuola con docente a disposizione?

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Cattedra orario esterna: differenza tra COE costituita ex novo per contrazione di organico e COE costituita direttamente in organico di diritto. E’ possibile completare in una scuola in cui vi è un docente a zero ore per la medesima classe di concorso?

Assegnazione COE ex novo

L’assegnazione di una cattedra orario esterna costituita ex novo, a seguito di contrazione dell’organico dell’autonomia, avviene in base a quanto disposto dall’art. 11 del CCNI 2022/25, secondo cui la stessa COE è assegnata:

  • a un docente già titolare nella scuola e in servizio nel corrente anno (quello di interesse) su COI (cattedra orario interna);
  • annualmente sulla base della graduatoria interna di istituto, in cui includere a pettine anche i titolari dal precedente primo settembre, nel nostro caso 01/09/2023 (ricordiamo che i predetti titolari nella graduatoria redatta per l’individuazione del perdente posto – ossia entro i 15 giorni successivi al termine di presentazione delle domanda di mobilità – vanno invece inseriti in coda indipendentemente dal punteggio; ai fini della COE, invece, vanno inseriti a pettine, come già detto) e che va aggiornata con i titoli posseduti dagli interessati entro il 31 agosto (nel nostro caso, entro il 31/08/2024);
  • anche ai docenti esclusi dalla graduatoria interna (si tratta dei beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13/1 del CCNI 2022/25, punti I, III, IV e VIII), se il completamento della COE è nel medesimo comune della scuola di titolarità; viceversa, ossia se il completamento è in scuole ubicate in un comune diverso da quello della scuola di titolarità, la COE non può essere assegnata ai predetti beneficiari;
  • in presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati alla COE, secondo le modalità e i criteri di applicazione delle precedenze di cui all’art. 13/1 del CCCNI 2022/25 o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) definiti in tempo utile dalla contrattazione d’istituto.

Immissione in ruolo/mobilità su COE

Se la COE costituita ex novo per contrazione di organico va assegnata annualmente dalla graduatoria interna di istituto (secondo quanto detto sopra), la medesima procedura non si può seguire in caso di cattedra orario esterna così costituita all’atto di “nascita” della medesima e sulla quale è effettuata una immissione in ruolo ovvero un trasferimento/passaggio.

Nell’ultimo succitato caso, ossia di immissione in ruolo ovvero mobilità su COE, il riferimento è l’articolo 11, commi 2 e 3, del summenzionato CCNI 2022/25:

2.Il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra. Pertanto, all’esito delle operazioni di mobilità, verrà pubblicato tra le eventuali disponibilità l’effettiva tipologia di cattedra interna o esterna.
3. Tali operazioni avverranno a condizione che la cattedra, prevista nell’organico, sia priva di titolare. Non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell’ufficio territorialmente competente. 

Dunque, qualora il docente sia trasferito ovvero immesso in ruolo su una COE, la stessa non sarà assegnata annualmente, in quanto l’interessato (trasferito o assunto in ruolo) è titolare sulla medesima e lo stesso potrà ottenere la titolarità su una COI nel solo caso in cui nella scuola di titolarità si liberi una cattedra. Inoltre, come dispone il comma 4 del suddetto art. 11, i docenti titolari su COE, nel caso in cui intendano ottenere la titolarità nella scuola di completamento, devono presentare apposita domanda di trasferimento.

Quesiti

D1. Nella mia scuola, lo scorso anno scolastico, si è creata una COE per riduzione di organico e sulla stessa è stato assegnato un mio collega che mi seguiva in graduatoria interna. Quest’anno, lo stesso collega ha acquisito un nuovo titolo, per cui mi ha superato per un solo punto nella graduatoria interna. La DS ha proceduto nuovamente all’assegnazione della suddetta cattedra e vi sono stata assegnata io. E’ corretto, considerato che lo scorso l’aveva assegnata al collega?

R1. Sì, è corretto. Nel caso descritto, infatti, come sopra illustrato, l’assegnazione della COE avviene annualmente (in quanto cattedra orario costituita ex novo per contrazione di organico) sulla base della graduatoria interna di istituto, aggiornata con i titoli conseguiti entro il 31 agosto.

D2. Sono un docente a T. I. classe di concorso B021 con sede a Siracusa. Quest’anno, per motivi ancora da chiarire, la mia cattedra è stata ridotta a 10 ore e dovrò completare in un corso serale di una scuola a circa 50 km dalla mia residenza. Nella scuola dove dovrò fare il completamente è presente un docente della mia stessa classe di concorso in DOP con cattedra a zero ore. Non è assurdo che io debba farmi 100 km al giorno per raggiungere la scuola quando c’è un insegnante sul posto che potrebbe occupare le ore disponibili? Non si configura un danno all’erario? Ringrazio anticipatamente per la disponibilità

R2. Stando al quesito, il nostro lettore era titolare su una COI che, a seguito di contrazione di organico, è stata trasformata in COE ed è stata assegnata allo stesso sulla base di quanto detto sopra (ossia sulla base della graduatoria interna di istituto). Detto ciò, non è possibile fornire una risposta al quesito, considerati i pochi elementi riportati nel medesimo. Un fatto comunque è certo: nell’ambito delle operazioni di utilizzazione  gli ATP sistemano in primis i docenti in esubero, per cui ci sembra molto strano che, pur in presenza di ore, al docente in questione le stesse (ore) non vengano attribuite. Si potrebbe pensare che tale docente sia titolare nel corso diurno dello stesso istituto (gli organici del diurno e del serale infatti sono distinti e separati, tuttavia lo stesso docente doveva essere utilizzato nel corso serale per le ore nello stesso disponibile). Non possiamo invece ritenere che lo stesso sia impiegato su posto di potenziamento, in quanto il lettore lo avrebbe sicuramente saputo. Una possibile spiegazione potrebbe essere che l’interessato sia rimasto in soprannumero sull’organico di fatto a causa di una diminuzione delle classe. In tal caso, infatti, come previsto dall’CCNI 19/22 (art. 5/8), l’interessato viene utilizzato nella scuola di titolarità (in presenza di disponibilità parziali), prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente; in caso non sia presente nessuna delle citate disponibilità, l’interessato è impiegato sul potenziamento dell’offerta formativa. Nel caso del quesito, però, ci sembra strano che sia stata persa in organico di fatto un’intera cattedra (considerato che il lettore afferma che il collega è totalmente in esubero) e il fatto che il docente in questione non sia stato impiegato parzialmente sulla disponibilità oraria presente. Un’ultima possibile spiegazione potrebbe essere che il collega sia stato collocato fuori ruolo.

In definitiva, ribadiamo che non abbiamo elementi utili per rispondere al quesito.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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