Cattedre con più di 18 ore, pagamento ore eccedenti al 31 agosto o al 30 giugno. Ecco quando

Organico scuola secondaria a.s. 2021/22, cattedre superiori alle 18 ore: ore eccedenti pagate al 30 giugno o al 31 agosto?
Nota organici
Il Ministero ha pubblicato la nota n. 13520 del 29/04/2021, ove sono indicati, tra le altre cose, i posti autorizzati in organico di diritto per l’a.s. 2021/22:
- 620.623 posti comuni
- 106.179 posti di sostegno
- 50.202 posti destinati al potenziamento
Cattedre scuola secondaria
Le cattedre della scuola secondaria devono essere costituite da 18 ore settimanali, secondo quello che è l’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti definito dal CCNL e salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina.
Nella scuola secondaria secondaria di secondo grado, qualora non sia possibile costituire cattedre di 18 ore, anche ricorrendo a una diversa organizzazione modulare, si può procedere alla formazione delle stesse con un orario inferiore, purché prevedano un orario settimanale di almeno 15 ore. Al solo fine di garantire la titolarità dei docenti soprannumerari, infine, è possibile formare cattedre con un orario settimanale di massimo 20 ore, posto che non sia possibile formarle come detto prima.
Nella scuola secondaria di primo grado, al fine di garantire l’unitarietà dell’insegnamento di una disciplina all’interno della stessa sezione, è possibile costituire cattedre superiori alle 18 ore.
Sia nella secondaria di primo grado che nella secondaria di secondo grado, dunque, è possibile costituire in organico di diritto cattedre superiori alle 18 ore. Trattandosi di cattedre costituite con più di 18 ore già in organico di diritto, le ore eccedenti le 18 sono considerate utili ai fini contrattuali per l’intero anno scolastico e quindi retribuite sino al 31 agosto.
Spezzoni pari o inferiori a 6 ore
La costituzione di cattedre superiori alle 18 ore, oltre che in organico di diritto, può avvenire successivamente, all’inizio dell’anno scolastico.
Le annuali note sulle supplenze dedicano un apposito paragrafo al conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, conferimento che, dal corrente anno scolastico, è disciplinato dall’OM n. 60/2020.
In base alla predetta OM, il dirigente scolastico attribuisce ai docenti dell’organico dell’autonomia gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, come ore aggiuntive oltre l’orario obbligatorio sino ad un massimo di 24 ore settimanali.
Ai fini dell’assegnazione delle succitate ore è necessario che il docente interessato:
- abbia espresso il proprio consenso al riguardo;
- sia in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina.
Il pagamento delle ore eccedenti le 18, in tal caso, è previsto sino al 30/06, come chiarito dal Mistero dell’Economia e delle Finanze con la circolare n. 33247 del 07/04/2016.
La circolare distingue, come fatto sopra, tra cattedre costituite in organico di diritto con più di 18 ore (cattedre istituzionali) e ore eccedenti le 18 attribuite secondo la succitata modalità e disponibili in organico di fatto:
- per le prime (cattedre costituite in organico di diritto con più di 18 ore) le ore eccedenti vanno pagate sino al 31/08;
- per le seconde (ore eccedenti disponibili in organico di fatto) le ore eccedenti le 18 vanno pagate sino al 30/06.