Supplenze e assegnazioni provvisorie: una scuola può avere plessi anche in comune diverso. La cattedra è interna
All’interno di uno stesso istituto una cattedra può essere costituta con il contributo orario di plessi ubicati anche in comuni diversi. Si deve considerare come cattedra interna
Una lettrice ci scrive:
“Sono un’insegnante di scuola secondaria superiore. Quest’anno ho presentato domanda di assegnazione provvisoria, ma senza scegliere l’opzione “cattedra esterna”. Ottengo il movimento richiesto sulla scuola presente nel comune di ricongiungimento, ma quando mi presento a scuola scopro che la cattedra comprende anche 4 ore in un plesso che si trova in un altro comune che dista 22 km. Mi chiedo se questa assegnazione è stata corretta: anche se il plesso dipende dalla scuola che si trova nel comune di ricongiungimento, questa cattedra che mi è stata attribuita non dovrebbe essere considerata come cattedra esterna?”
L’unificazione dell’organico che ha interessato tutti gli Istituti di Istruzione Superiore (IIS) e tutti gli Istituti Comprensivi (IC) ha determinato l’unificazione delle graduatorie interne di istituti per ogni classe di concorso e tipologia di posto, a prescindere dal plesso, dall’indirizzo, dal comune nel quale il docente presta servizio.
La titolarità dei docenti, infatti, non è più nel singolo plesso o indirizzo, ma nell’intero Istituto e l’attribuzione della sede è competenza del Dirigente scolastico
Nella costituzione delle cattedre da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale, in fase di predisposizione degli organici, risulta importante il contributo orario dei diversi plessi o indirizzi presenti nell’Istituto al fine di individuare una cattedra interna o una COE
Cattedra interna e COE, quali differenze
Una cattedra, come indicato nell’organico, può essere di due tipologie: cattedra interna o cattedra orario esterna
Una cattedra interna è composta con la totalità delle ore all’interno dell’istituzione scolastica dove risulta la titolarità della cattedra
Una cattedra orario esterna (COE) è composta da una sede principale, che rappresenta la sede di titolarità della cattedra, e una o due scuole di completamento con organico autonomo, dove risulta la disponibilità di spezzone o spezzoni orario che consentono il completamento dell’orario di cattedra.
Il docente con titolarità su una COE è, quindi, tenuto a completare il suo orario di cattedra nella scuola o nelle scuole indicate in organico come sedi di completamento.
Cattedra costituta con ore interne ad un IIS o ad un IC
Le cattedra costituite con il contributo orario di plessi ubicati in comuni diversi, ma appartenenti all’Istituto, devono essere considerate cattedre interne anche se il docente presta servizio in sedi diverse e su diversi comuni.
Il riferimento normativo è la nota ministeriale n.13520 del 29/04/2021, relativa all’organico 2021/22, dove si chiarisce quanto segue:
“[…] Per l’ottimale utilizzo delle risorse, in ciascuna autonomia scolastica è stata individuata, sin
dall’anno scorso, ai sensi della legge 107/15, una sola sede di organico di scuola secondaria di primo o secondo grado. Le cattedre che si costituiscono in tali sedi considerano tutti i contributi orari della medesima classe di concorso presenti nell’intera autonomia, compresi quelli reperibili nei plessi associati anche se collocati in diverso comune. Il personale è poi assegnato alle diverse sedi secondo quanto previsto dal CCNI sulla mobilità e può in ogni caso rinunciare alle ore assegnate su sede diversa, laddove nell’adeguamento alle situazioni di fatto vengano a crearsi ulteriori disponibilità orarie all’interno di un’unica sede. Le cattedre definite secondo tale procedimento sono calcolate direttamente dal sistema e considerate interne all’istituto […]”
Queste cattedre, quindi, possono essere assegnate nella mobilità anche ai docenti che hanno chiesto soltanto cattedre interne escludendo le COE, in quanto di cattedre interne si tratta
Conclusioni
La cattedra assegnata alla nostra lettrice, costituita con 14 ore nelle sede principale dell’Istituto e 4 ore in un plesso, appartenente all’Istituto, ubicato in un comune distante 22 Km, è quindi una cattedra interna.
La docente è stata soddisfatta nella sua richiesta nella quale ha escluso le cattedre orario esterne, ma non ha potuto chiaramente escludere nessuna tipologia di cattedre interne così come previste dalla normativa
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