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Cattedra orario esterna per contrazione di organico: assegnare agli esclusi dalla graduatoria di istituto. Quando è possibile

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La COE, costituitasi a seguito di contrazione di organico, è assegnata annualmente dalla graduatoria interna di istituto. Ecco quando può essere attribuita anche agli esclusi dalla citata graduatoria

COE

La cattedra oraria esterna (COE), ricordiamolo, è costituita da contributi orari provenienti da diverse autonomie scolastiche (max tre in due comuni), una delle quali costituisce la scuola di titolarità.

Le COE sono assegnate in maniera differente a seconda che le stesse siano costituite a seguito di contrazione di organico oppure per essere destinate alle immissioni in ruolo nonché alla mobilità.

COE per trasferimento/immissione in ruolo

Nel caso di COE destinate alle immissioni in ruolo ovvero alla mobilità (trasferimenti e passaggi), i docenti assegnati sulle medesime sono titolari nella prima delle scuole indicate nel bollettino dei trasferimenti o nei provvedimenti di immissione in ruolo.

In tal caso, l’interessato:

  • è tenuto a completare l’orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito, come leggiamo nell’art. 11 del CCNI 25/28. Evidenziamo che, negli anni, la scuola di completamento può cambiare, qualora nella medesima venissero a mancare le ore che contribuiscono a formare la COE.
  • resterà titolare sulla COE sino a quando nella scuola di titolarità non si liberi una cattedra interna (COI), ossia costituita da contributi orari presenti tutti nella medesima autonomia scolastica. In tal caso, l’interessato è automaticamente assegnato sulla cattedra interna, senza nessun provvedimento specifico da parte dell’USP [è’ chiaro che la COI si può ottenere chiedendo trasferimento presso un’altra autonomia scolastica];
  • se intende ottenere la titolarità nella scuola di completamento, dovrà presentare apposita domanda di trasferimento, come dispone il comma 4 del suddetto art. 11.

Diverso è il discorso nel caso di COE costituitasi a seguito di contrazione di organico.

COE per contrazione di organico

Stando sempre al summenzionato art. 11 del CCNI 2025/28, la COE creatasi ex novo, a seguito di contrazione dell’organico dell’autonomia, è assegnata:

  • a un docente titolare nella scuola e in servizio nel corrente anno (quello di interesse) su COI (cattedra orario interna);
  • annualmente sulla base della graduatoria interna di istituto, in cui includere a pettine anche i docenti titolari dal precedente primo settembre, nel nostro caso 01/09/2024 (ricordiamo che i predetti titolari nella graduatoria redatta per l’individuazione del perdente posto – ossia entro i 15 giorni successivi al termine di presentazione delle domanda di mobilità – vanno invece inseriti in coda indipendentemente dal punteggio; ai fini della COE, invece, vanno inseriti a pettine, come già detto). La predetta graduatoria, evidenziamolo, va aggiornata con i titoli posseduti dagli interessati entro il 31 agosto (nel nostro caso, entro il 31/08/2025);
  • anche ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13/1 del CCNI 2025/28, punti I, III, IV e VIII (ossia i beneficiari dell’esclusione dalla graduatoria interna), se il completamento della COE è nel medesimo comune della scuola di titolarità; viceversa, ossia se il completamento è in scuole ubicate in un comune diverso da quello della scuola di titolarità, la COE non può essere assegnata ai suddetti beneficiari, in quanto vanno esclusi dalla graduatoria interna, come avviene ai fini dell’individuazione del perdente posto;
  • in presenza di più richieste volontarie avanzate da docenti interessati alla COE ovvero in assenza di richieste, secondo le modalità e i criteri di applicazione delle precedenze di cui all’art. 13/1 del CCNI 2025/28 o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) definiti in tempo utile dalla contrattazione d’istituto.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono docente titolare da 2 anni in una scuola di secondo grado. Quest’anno mi sono ritrovata sola nella graduatoria di istituto dove lo scorso anno eravamo in due e quest’anno non sarei stata ultima. Il collega ha presentato la documentazione per l’esclusione dalla suddetta graduatoria come caregiver e la scuola è nel comune del suo assistito. Dal momento che non si prevede una contrazione di organico tale da causare la perdita di una cattedra, molto facilmente ci sarà la costituzione di una nuova COE (attualmente tutte le cattedre della mia classe di concorso dell’istituto sono interne). Vorrei sapere, in questa eventualità, a chi spetterà fare servizio sulla COE, cioè se permane il diritto del collega ad essere escluso. Spero in una vostra cortese risposta e Auguro Buona Pasqua

Rispondiamo alla lettrice che, se la scuola di completamento è nel medesimo comune della scuola di titolarità, la COE potrà essere assegnata anche al collega sulla base graduatoria interna; viceversa, ossia se la scuola di completamento è in un comune diverso da quella della scuola di titolarità, il collega sarà escluso dalla graduatoria di istituto e non potrà essere assegnato sulla COE.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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