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Cattedra Orario Esterna: la sua composizione può cambiare l’anno scolastico successivo

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La composizione di una COE può cambiare nel corso degli anni scolastici in funzione dell’organico  della sede principale e della sede di completamento. Vediamo come

Una lettrice ci scrive:

Dall’anno scolastico 2020/21 sono titolare su una nuova COE con 12 ore in una scuola e 6 in una seconda scuola. Ho saputo che il prossimo anno nella scuola di titolarità ci saranno 14 ore anziché 12 in quanto si formerà una classe prima in più. Anche nella scuola di completamento ci saranno ore in più (in questo secondo caso ben 4 ore). Volevo sapere se e come posso ottenere tutte le 14 ore sulla scuola di titolarità e lasciare nella scuola di completamento solo 4 ore. Se questo fosse possibile, come devo muovermi? Devo fare domanda?”

Una Cattedra Orario Esterna  è composta con il contributo orario di più sedi scolastiche autonome al fine di creare una cattedra completa con titolarità nella sede principale e completamento in una o al massimo due istituzioni scolastiche autonome.  Una COE, quindi, può comprendere massimo tre scuole ubicate in non più di due comuni diversi.

La sede principale e la sede di completamento di una COE si evincono chiaramente dall’organico delle scuole coinvolte

Composizione di una COE, può cambiare l’anno successivo

La costituzione di una COE è competenza dell’Ufficio scolastico territoriale che stabilisce la sede o le sedi di completamento rispettando il criterio della facile raggiungibilità, in modo che possa essere garantita al docente la possibilità di spostarsi nella stessa giornata da una sede di servizio ad un’altra, senza ostacolare l’esercizio dell’attività didattica.

La composizione di una COE, come chiarisce l’art.11 comma 5 del CCNI, può essere modificata negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario.

I docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti, pertanto, a completare l’orario d’obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d’orario.

Conclusioni

Nel caso indicato dalla nostra lettrice, la modifica nella composizione della COE riguarda il contributo orario delle scuole coinvolte che non necessariamente subiscono modifiche. Nel caso in esame aumenta  il contributo orario della sede principale, da 12 ore a 14 ore, conseguentemente diminuirà il numero di ore nella scuola di completamento, dove, salvaguardando l’unitarietà dell’insegnamento, saranno assegnate alla COE 4 ore per il completamento e non più 6 come nel corrente anno scolastico.

Se ciò non fosse possibile, l’Ufficio scolastico territoriale potrebbe trovare una nuova scuola di completamento con un spezzone di 4 ore disponibili.

In ogni caso, con la costituzione della COE 14+4, sarà salvaguardata sempre la titolarità della docente che, per l’assegnazione,  nella scuola di titolarità, delle 2 ore in più rispetto al corrente anno scolastico, non deve presentare alcuna domanda in quanto la nuova COE comprenderà in automatico le ore in più previste nel nuovo organico

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