Cattedra Orario Esterna: la sua attribuzione dipende da diversi fattori, vediamo quali

Per l’assegnazione di una COE al docente titolare nella scuola, bisogna seguire le regole e i criteri stabiliti nel CCNI. La precedenza 104 non sempre esonera il docente dall’assegnazione di una cattedra orario esterna
Una lettrice ci scrive:
“Lo scorso anno ho avuto il trasferimento da Roma nella mia città di origine, per ottenerlo ho fatto domanda di mobilità in un ordine di scuola inferiore ( dalla scuola secondaria di II grado a quella di I grado). Purtroppo non ho avuto tutte le ore della cattedra nella scuola di titolarità e per il primo anno ho lavorato su due scuole. Durante l’anno ho presentato la documentazione necessaria per la graduatoria d’istituto, avendo un familiare con la Legge 104 risulto prima. Ho chiesto in presidenza la mia situazione del prossimo anno e mi hanno detto che continuerò a lavorare su due scuole. Posso avere dei chiarimenti a tale proposito o sapere i riferimenti normativi per questa mia situazione?”
Una COE è una cattedra orario esterna caratterizzata da una scuola di titolarità (come risultante nell’organico) e da una o due scuole di completamento che possono essere ubicate anche in comuni diversi, per un numero massimo di tre scuole autonome in non più di due comuni diversi
Assegnazione di una COE
Per l’assegnazione di una COE i criteri che devono essere seguiti sono diversi a seconda che si tratti di una cattedra già presente nel’organico dell’anno precedente oppure di una COE ex-novo, non presente nel’organico dell’anno precedente e costituitasi in seguito a contrazione nell’organico con la trasformazione di una cattedra interna in cattedra orario esterna
Nel primo caso la cattedra viene assegnata allo stesso docente a prescindere dall posizione occupata nella graduatoria interna di istituto
Nel secondo caso l’attribuizione della cattedra è condizionata dalla graduatoria interna di istituto e sarà assegnata al docente in coda nella graduatoria (art.11 comma 8 del CCNI sulla mobilità).
Anche il docente con precedenza 104, che ha diritto all’esclusione dalla graduatoria interna per salvaguardare la sua titolarità nell scuola, potrebbe essere l’assegnatario della COE ex-novo se si tratta di cattedra con completamento nello stesso comune. Come esplicitato, infatti, nell’art.13 comma 3 lettera c) del CCNI sulla mobilità c) “In riferimento a quanto previsto al precedente art. 11 comma 8, il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti subcomunali diversi)”
Conclusioni
Quanto la scuola ha comunicato alla nostra lettrice è, quindi, corretto
La cattedra orario esterna di cui parla non è una COE ex-novo, in quanto la docente è arrivata per trasferimento nella scuola su tale cattedra e questa dovrà essere assegnata a lei anche il prossimo anno a prescindere dalla 104 di cui è beneficiaria
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