Cattedra Orario Esterna ex-novo: l’attribuzione è condizionata dalla graduatoria interna di istituto
L’attribuzione di una COE ex-novo dipende dall posizione occupata dai docenti nella graduatoria interna di istituto. In quale caso può essere assegnata al docente con 104?
Un lettore ci scrive:
“Sono un insegnante sulla classe di concorso AO50. Vorrei chiedere una questione importante. A marzo, alla pubblicazione della graduatoria interna di istituto io risulto terz’ultimo e tale graduatoria viene pubblicata. Il 3 luglio mi viene comunicato telefonicamente che sono stato inviato su una cattedra COE a seguito di un aggiornamento della graduatoria avvenuto nel frattempo, a mia insaputa, e pubblicato il 19-6-2024. Tale aggiornamento mi ha visto relegato in ultima posizione perché i due docenti che erano sotto di me in graduatoria hanno presentato uno un titolo di 5 punti, l’altro una richiesta di 104 per assistenza alla madre. L’aggiornamento cita l’art.11 comma 8 del CCNI. Ora mi chiedo come è possibile che tutto ciò avvenga senza che a me venga notificato nulla. Come è possibile che la graduatoria chiuda al 31 marzo sarebbe stata chiusa in caso di docente soprannumerario, mentre viene rimesso tutto in gioco in caso di cattedra COE. È possibile che con una 104 per assistenza al genitore residente in un comune diverso dall’istituto diventi immediatamente titolo per l’esclusione in graduatoria?”
Una COE ex-novo è una cattedra esterna di nuova costituzione, non presente nell’organico dell’anno precedente, che si crea nella scuola in seguito a contrazione, con riduzione del numero di classi.
Come chiarisce l’art. 11 comma 8 del CCNI , citato dal nostro lettore, tale cattedra, costituitasi in seguito a contrazione di ore nell’organico di diritto, “deve essere assegnata ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto […]”
Posizione dei docenti in graduatoria e assegnazione della COE ex-novo
Per l’assegnazione di una COE ex-novo, come indicato nel succitato art.11, si deve tener conto della graduatoria interna d’istituto aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto.
Nel caso indicato dal nostro lettore, l’aggiornamento della graduatoria interna di istituto, al fine dell’assegnazione di questa COE, è corretto.
E’ corretta, quindi, la valutazione dei 5 punti per il titolo conseguito dal suo collega, mentre è necessario chiarire meglio la posizione del docente con 104
La 104 per assistenza al genitore residente in un comune diverso dall’istituto non diventa automaticamente titolo per l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto, in quanto devono essere presenti precise condizioni.
Innanzi tutto, come chiarisce l’art.13 comma 2 del CCNI, l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
Se la scuola di titolarità è ubicata in comune diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento per il comune in questione.
Il nostro lettore, quindi, deve verificare se questa condizione è rispettata.
Nel caso in cui sia rispettata, ciò non impedisce, comunque di assegnare la COE ex-novo anche al docente con 104, in quanto dipende dalla composizione della COE.
Come stabilisce, infatti, l’art.13 comma 3 lettera c) del CCNI “il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi”
Se la COE ex-novo è all’interno dello stesso comune può, quindi, essere assegnata anche al docente con 104
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