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Cattedra orario esterna ex-novo: a quale docente deve essere assegnata?

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Per l’assegnazione di una COE ex-novo è determinante la graduatoria interna di istituto. Spetta al docente con minor punteggio

Una lettrice ci scrive:

Sono una docente di scuola secondaria di secondo grado. A causa di una contrazione di iscritti, nella mia scuola si è creata una cattedra di 15 ore con completamento esterno di 3 ore. Vorrei sapere se le ore di completamento spettano all’ultima in graduatoria, trasferitasi quest’anno nella mia scuola, o a chi ha il punteggio più basso

In seguito a contrazione nell’organico di una scuola, per riduzione del numero di iscritti, sparisce una cattedra interna e con lo spezzone residuo l’Ufficio scolastico provinciale costituisce una cattedra orario con completamento esterno in altra scuola.

Si tratta, in questo caso, di una COE ex-novo in quanto non presente nell’organico dell’anno precedente e che dovrà essere assegnata ad uno dei docenti titolari nella scuola in servizio su cattedra interna

COE ex-novo, assegnazione al docente con minor punteggio

L’assegnazione della nuova COE ha carattere annuale, quindi può cambiare nel corso degli anni scolastici e deve tener conto della posizione occupata dai docenti nella graduatoria interna di istituto.

La COE ex-novo dovrà essere assegnata quindi, al docente con punteggio inferiore in graduatoria, in sintonia con quanto stabilito nell’art.11 comma 8 del CCNI:

Qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto, tenendo conto  che i titolari entrati a far parte dell’organico dal  precedente 1 settembre andranno utilmente inseriti nella relativa graduatoria e con la precisazione di cui all’art. 13, comma 3, lett. c del presente contratto

Docente ultimo arrivato nella scuola, per l’assegnazione della COE ex-novo si considera il punteggio

I docenti titolari nella scuola, entrati a far parte dell’organico con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità volontaria o per immissione in ruolo, come ultimi arrivati, devono essere inseriti, l’anno di arrivo,  in coda nella graduatoria interna di istituto e saranno i primi, in presenza di contrazione in organico, ad essere individuati come docenti soprannumerari a prescindere dal loro punteggio.

Se la contrazione in organico determina la costituzione di una COE ex-novo non ci sarà esubero e per l’assegnazione della COE  anche il docente ultimo arrivato sarà inserito a pettine nella graduatoria interna di istituto, occupando quindi la posizione spettante in base al punteggio

Docente beneficiario di  precedenza , può partecipare all’assegnazione della COE ex-novo

Anche il docente beneficiario di una delle precedenze previste nei punti I), III), IV) e VII) dell’art.13  comma 1 del CCNI sulla mobilità, che ha diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto per salvaguardare la sua titolarità nella scuola, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il suo coinvolgimento, può essere interessato all’assegnazione della COE ex-novo.

Come esplicitato, infatti, nel comma 3 lettera c) del succitato art.13, il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti subcomunali diversi). Se la COE ex-novo è costituita con scuole ubicate nello stesso comune potrà quindi essere assegnata anche al docente con precedenza se risulta essere quello con minor punteggio nella graduatoria interna di istituto.

Conclusioni

L’assegnazione della cattedra orario esterna  di cui parla la nostra lettrice è condizionata esclusivamente dal punteggio di  tutti i docenti titolari nella scuola nella graduatoria interna di istituto, con la sola eccezione del docente beneficiario di precedenza, se la COE è costituita con scuole ubicate in diversi comuni.

Il punteggio spettante viene valutato in base alla tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità per le parti riguardanti il trasferimento d’ufficio

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