Stipendio, Cassazione riconosce diritto a gradone 3-8 anche ai docenti assunti post 2010. Pacifico (Anief): “Svolta nella ricostruzione di carriera”

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I docenti assunti a tempo indeterminato dopo il 2010 hanno diritto all’attribuzione del gradone stipendiale 3-8 senza dover rinunciare al riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo svolto per almeno 180 giorni nell’anno scolastico, in sede di ricostruzione della carriera: lo ha deciso la Cassazione.

La pronuncia chiarisce in modo definitivo l’applicabilità della clausola di salvaguardia dell’art. 2 del CCNL 4 agosto 2011 ai docenti che risultavano in servizio con contratto a tempo determinato alla data del 1° settembre 2010, poi assunti in ruolo successivamente.

In particolare, la Corte ha riconosciuto il diritto a mantenere la fascia stipendiale 3-8, anche qualora il servizio pre-ruolo sia stato computato in base alla fictio iuris dell’art. 489 del d.lgs. 297/1994, e abbia quindi permesso il raggiungimento dell’anzianità minima tramite almeno 180 giorni di servizio o incarichi dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni.

Due istituti distinti e non sovrapponibili

La Corte ha operato una distinzione netta tra due ambiti giuridici:

  • la ricostruzione della carriera, che riguarda l’anzianità di servizio;
  • la clausola di salvaguardia, che riguarda l’attribuzione della fascia stipendiale.

Secondo i giudici, trattandosi di “condizioni di impiego” distinte, ciascun istituto deve essere valutato autonomamente ai fini della legittimità e della parità di trattamento.

Per questo motivo, il diritto a beneficiare della fascia 3-8 non può essere negato sulla base del fatto che l’anzianità sia stata riconosciuta secondo un criterio di favore (come quello dei 180 giorni). La Corte ha, dunque, stabilito che la disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti direttamente a tempo indeterminato non può giustificare l’esclusione dei docenti ex precari dalla salvaguardia.

I riferimenti giuridici e i precedenti europei

Il principio espresso si fonda sulla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, che vieta trattamenti meno favorevoli per i lavoratori a termine rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, salvo giustificazioni oggettive.

La Cassazione ha richiamato precedenti della Corte di Giustizia UE, tra cui la sentenza Rosado Santana (C-177/10) e la più recente C-322/23 del 17 ottobre 2024, che afferma come eventuali meccanismi futuri di compensazione economica non siano sufficienti a sanare discriminazioni presenti al momento dell’immissione in ruolo.

Le motivazioni della Corte e le implicazioni per i docenti

La tesi ministeriale, secondo cui l’applicazione congiunta dei due istituti creerebbe una disparità verso i docenti assunti direttamente a tempo indeterminato, è stata rigettata. La Corte ha affermato che la natura a termine del contratto non può giustificare un trattamento economico deteriore, riconoscendo così la natura discriminatoria della prassi applicata in passato.

Secondo i legali di Anief, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, la decisione rappresenta un riconoscimento pieno del principio di parità di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato.

Le conseguenze pratiche della decisione

Per i docenti interessati, la sentenza:

  • riconosce il diritto ad accedere alla fascia stipendiale 3-8 al momento dell’immissione in ruolo, se in possesso dell’anzianità richiesta, anche se maturata tramite il computo parziale previsto dal d.lgs. 297/1994;
  • legittima la richiesta di differenze retributive per il periodo in cui si è subito un trattamento deteriore, nei limiti della prescrizione quinquennale;
  • impone all’amministrazione scolastica di adeguarsi al principio sancito e applicare la clausola di salvaguardia anche agli assunti ex precari.

Anief: sentenza storica a tutela del personale docente

Per il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, la pronuncia ristabilisce equità e valorizza il servizio svolto prima dell’immissione in ruolo: “La Corte ha definitivamente riconosciuto l’illegittimità di una discriminazione che ha penalizzato migliaia di insegnanti. Continueremo a vigilare affinché venga applicata concretamente. È un punto di svolta nella tutela dei diritti economici del personale docente”.

I docenti interessati potranno presentare richiesta di differenze retributive maturate, tenendo conto del limite di prescrizione quinquennale.

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