Cassazione: “Il mobbing può essere equiparato allo stalking”. Il caso di un docente universitario

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32770 depositata in cancelleria il 21 Agosto 2024, ha affrontato un caso di mobbing sul luogo di lavoro, riconoscendo come le condotte del docente universitario coinvolto, per le caratteristiche specifiche assunte, abbiano avuto gravi ripercussioni psicologiche sulle vittime tali da integrare il reato di stalking (art. 612 bis codice penale).

Il caso riguarda una serie di comportamenti vessatori posti in essere da un docente universitario nei confronti di alcuni colleghi e subordinati, reiterati nel tempo, che hanno generato un ambiente di lavoro ostile e insostenibile. Tra le condotte denunciate e riscontrate in giudizio figurano il demansionamento, la marginalizzazione professionale e l’adozione di atteggiamenti intimidatori e persecutori.

Nella sentenza in esame, la Cassazione ha evidenziato come tali comportamenti abbiano “superato il livello di ordinaria conflittualità presente in un ambiente di lavoro” e si siano concretizzate in un “accanimento psicologico” ai danni delle vittime.

Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza è sicuramente l’equiparazione tra mobbing e stalking: due fattispecie di reato differenti che, secondo la Cassazione, in casi come quello in esame possono sovrapporsi. La Corte ha, infatti, sottolineato che “il mobbing, quando esercitato con modalità vessatorie reiterate e idonee a determinare un perdurante stato di ansia o di timore nella vittima, può essere ricondotto alla fattispecie dello stalking“. Questo significa che le azioni del docente, essendo state condotte in modo sistematico e prolungato, hanno non solo configurato una situazione di mobbing, ma sono state considerate a tutti gli effetti come stalking.

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