Cassazione, elevato l’obbligo scolastico ma manca norma contro genitori inadempienti. Sanzionabile solo per elementare
Nonostante il Parlamento abbia approvato, negli anni scorsi, l’obbligatorietà di frequentare la scuola per almeno dodici anni, tentando così di elevare il livello di formazione delle giovani generazioni, questa riforma non è stata tuttavia accompagnata da norme per punire i genitori che non provvedono a mandare i figli a scuola.
Le uniche norme contro la dispersione scolastica si riferiscono solo alla frequenza delle scuole elementari. Gli adulti che non si danno pensiero se i figli frequentano le lezioni delle scuole medie inferiori e superiori, invece, non rischiano niente. Lo sottolinea la Cassazione, in una sentenza depositata oggi, che si associa a un grido d’allarme già lanciato in precedenti verdetti rimasti inascoltati. Con l’entrata in vigore della legge 212 del 2010 che ha abrogato alcune disposizioni prima vigenti, la Suprema Corte fa notare che “è venuta meno la previsione che consentiva di estendere l’ambito applicativo dell’art. 731 cp” – che punisce i genitori che non ottemperano all’obbligo di far istruire i figli – “anche alla violazione dell’obbligo scolastico della scuola media inferiore”.
“Attualmente, dunque” – osservano i giudici – la riforma del 2003 “stabilisce l’obbligo scolastico per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria (già scuola elementare) o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età; e, tuttavia, nessuna norma penale punisce l’inosservanza dell’obbligo scolastico della scuola media anche inferiore”. Per ovviare a questa situazione serve una norma ‘ad hoc’ perchè quella che punisce i genitori che non mandano i figli alle elementari – sottolinea la sentenza 50624 della Terza sezione penale – non può essere estesa con una “inammissibile interpretazione analogica ‘in malam partem'”.
In pratica, occorre una previsione di reato specifica a tutela del compimento dei diversi step formativi e non è possibile applicare – nei confronti dei genitori che tralasciano di occuparsi di come passano le giornate i figli dall’adolescenza in poi – la norma che espressamente si occupa solo di frequenza della scuola primaria.
Con queste considerazioni, gli ‘ermellini’ hanno accolto il ricorso del Pg della Corte di Appello di Salerno contro il proscioglimento per prescrizione di due genitori delle Filippine che non mandavano a scuola il figlio minore. La Cassazione ha rinviato la vicenda al Tribunale che dovrà accertare se si tratta di istruzione elementare, nel qual caso il reato si prescriverebbe solo a giugno, o se si tratta di scuole medie superiori o inferiori, nel qual caso, il reato non è previsto.