Cassazione: diploma magistrale non può consentire inserimento nelle GAE
Ancora una sentenza della Cassazione che interviene sulla questione dei diplomati magistrali. Il caso in questione riguarda un contenzioso intrapreso per ottenere l’accertamento del diritto ad essere inserite nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 per le classi di concorso EEEE e AAAA, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato nell’ambito del piano straordinario di immissione in ruolo. Si pronuncia la Cassazione Civile Sent. Sez. L Num. 12347/21.
Il Diploma magistrale è abilitante all’insegnamento
Affermano i giudici che “Il possesso del diploma magistrale, pertanto, seppure abilitante all’insegnamento, non consentiva l’iscrizione nelle graduatorie permanenti, bensì solo in quelle di circolo o di istituto finalizzate al conferimento delle supplenze temporanee, graduatorie formate secondo le disposizioni dettate dal d.m. n. 201/2001, poi sostituito dal d.m. n. 131/2007”.
Il Diploma magistrale non consente l’accesso alle GAE
Nella loro articolata sentenza di una ventina di pagine i giudici affermano un importante principio di diritto richiamando un precedente della giustizia amministrativa: “In via conclusiva, sulla base delle considerazioni sviluppate nei punti che precedono, il Collegio ritiene di dovere enunciare il medesimo principio di diritto già affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 11/2017, n. 4/2019 e n. 5/2019 secondo cui «il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’art. 1, comma 605, lett. c) della legge n. 296/2006». Il principio non si pone in contrasto con l’orientamento espresso da questa Corte (Cass. n. 5285/2017; Cass. n. 28250/2017; Cass. n. 10221/2020) in merito alla diversa questione dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti già iscritti in quelle permanenti e poi cancellati, a seguito della mancata presentazione della domanda in occasione dei periodici aggiornamenti.
Il parere del CDS non riconosce il diritto all’inserimento nelle GAE
“Le ricorrenti non possono fare leva, per sostenere la fondatezza della loro tesi, sul parere n. 3813/2013 – affare n. 4929/2012, reso dal Consiglio di Stato e recepito con d.P.R. del 25 marzo 2014, perché la decisione ha riconosciuto al diploma magistrale il valore di titolo abilitante ai soli fini dell’inserimento nella II fascia della graduatoria di circolo o di istituto, mentre in relazione alla questione che qui viene in rilievo ha concluso per l’infondatezza del ricorso, rilevando che i diplomati magistrali «non erano inseriti nelle graduatorie permanenti, di cui all’art. 1 d.l. 7 aprile 2004 n. 97 e non si trovavano in una delle situazioni transitorie ai fini del conseguimento del titolo abilitante, che la legge stessa prende in considerazione per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento». Quanto a quest’ultimo aspetto, quindi, il parere perviene alle medesime conclusioni espresse dall’Adunanza Plenaria, condivise da questo Collegio”.