Casi Covid-19, Dirigenti che inviano informativa generica alle famiglie su casi a scuola. Non lede alcun diritto alla Privacy

Casi Covid-19 a scuola, le Asl faticano nella tempistica. Le scuole rimangono in attesa della decretazione della quarantena. Il lasso di tempo crea un vuoto temporale e pericoloso che può essere risolto con una informazione generica rivolta ai genitori della classe coinvolta. In questo modo il dato personale non è coinvolto e il D.S. non è inottemperante (D.Lvo81/08)
Casi Covid-19 a scuola, occorre considerare anche i quarantenati
Casi Covid-19 a scuola. L’ultimo dato sui positivi risale a un mese fa. Nell’ultimo contributo pubblicato da OrizzonteScuola scrivevo” i numeri e le percentuali nel periodo 26 settembre-10 ottobre presentavano una situazione in peggioramento. Tra gli studenti, infatti si è passati da 1492 a 5793; tra i docenti da 349 a 1020 e infine tra il personale non docente da 116 a 283.” Questi valori vanno letti, allargando lo sguardo anche agli effetti collaterali. In altri termini, i soggetti contagiati e certificati poi devono fornire indirettamente alla Azienda sanitaria “ elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa
dei sintomi”. (Linee guida Ministero della Salute) Per essi alta è la probabilità di essere messi in quarantena dall’azienda sanitaria.
Nella sola città di Milano nel periodo 12-18 ottobre ci sono stati 249 positivi e 4380 isolati (quarantena). Tre settimane fa la situazione era migliore: i contagiati totali erano 11.705. Oggi hanno superato abbondantemente il 300% . I risultati di uno studio di A.Viola confermati anche da dall’Istituto Superiore di Sanità, certificano che l’aumento dei contagi a scuola aumenta con quelli del contesto (v. articolo precedente). Da qui non è infondata l’ipotesi che i quarantenati siano aumentati in modo considerevole.
Le aziende sanitarie sono in affanno
L’aumento dei contagi sta mettendo sotto pressione le aziende sanitarie. Del resto le linee guida del Ministero della salute (21.08.20) sono molto chiare: solo le aziende sanitarie possono disporre la quarantena.Nel suddetto documento è illustrato il protocollo da applicare in caso di contagio di un alunno (medesimo protocollo per il personale scolastico):
“▪ I genitori devono informare il PLS/MMG.
▪ I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.
▪ Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al DdP.
▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
▪ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e
le procedure conseguenti.
▪ Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede … Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi
risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento.” E questo si traduce in ritardi che possono essere anche di più giorni per la comunicazione della quarantena alla classe e/o ai soggetti convolti nell’ultimo contatto.
La soluzione di alcuni Dirigenti scolastici
Per ridurre il tempo di attesa e anche i rischi di ulteriori contagi, che possono aumentare nel tempo intercorrente tra la conoscenza del contagio e la decretazione della quarantena, alcuni D.S. hanno pensato alla soluzione di informare genericamente i genitori del caso di contagio certificato (“Nella classe x è stato certificato un caso positivo al Covid“), lasciandoli poi liberi di decidere se far entrare o meno il loro figlio.
A parere di scrive la soluzione è la migliore possibile, in attesa della quasi certa quarantena dei ragazzi da parte della Asl. Risponde al criterio della trasparenza (L. 241/90) che nella sua accezione più ampia rimanda alla necessità di far circolare le informazioni nei limiti della legge. Quest’ultimo passaggio afferisce il diritto alla privacy che in questo caso non è violato, in quanto nella comunicazione generica è assente “qualsiasi riferimento alla persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente” (art 4 GDPR 2016).
Nella fattispecie è assente qualunque elemento diretto in grado di identificare la persona contagiata (nome e cognome, iniziali del nome e cognome…). L’informazione non contiene, inoltre elementi indiretti all’identificazione (ad esempio il codice fiscale che elaborato può portare al nome e cognome). Ne consegue che la sola comunicazione del contagio privo del supporto del nome e cognome fa mancare la condizione del dato sanitario, classificabile tra i dati personali più sensibili.
L’informazione generica tutela il Dirigente Scolastico che il D.Lvo 81/08 individua come il responsabile della sicurezza e protezione del personale scolastico e degli studenti.
Ovviamente, e concludo, è indispensabile che questa informazione sia formalizzata da un protocollo che individui i soggetti responsabili ( D.S., referente Covid, insegnante di classe…) e la modalità di comunicazione (orale, prima orale e poi scritta con protocollo…).