Carta docente, la norma sbagliata della Legge 107/15 “va disapplicata quantomeno” per i supplenti annuali. Anief: il Tribunale risarcisce un precario 

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La Carta del docente va assegnata ai precari aggiungendo ai 500 euro annuali anche “interessi legali e rivalutazione monetaria”: a stabilirlo è stato il Tribunale del lavoro di Venezia nel risarcire un insegnante che ha presentato ricorso tramite i legali Anief per avere svolto tre supplenze annuali tra il 2021 e il 2024.

Secondo il giudice, infatti, “seguendo la recente Cassazione intervenuta sul punto ai sensi dell’art. 363-ter c.p.c. con la sentenza 29961/23, condivisa dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche”.

Nella sentenza di Venezia viene spiegato che “la discrasia rispetto alla direttiva 1999/70/CE è stata in effetti affermata recentemente dalla stessa CGUE (ordinanza 10.5.2022 nella causa C-450/2021) che, ritenuto preliminarmente che l’assegnazione della carta docente per le sue peculiarità e pur non costituendo retribuzione si configuri con ”condizione di impiego” per la quale non vi può essere discriminazione tra personale assunto a tempo determinato o indeterminato che non sia fondata su obiettive ragioni, ha concluso nel senso che: “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. C’è “dunque per il giudice nazionale il dovere di disapplicare la normativa interna per la parte in cui non attribuisce anche al personale assunto a tempo determinato il diritto al rilascio della carta docente per la fruizione dell’importo di € 500,00 per anno scolastico finalizzata a iniziative formative indicate dalla L. 107/15”.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “è impossibile sovvertire quanto espresso sulla Carta del docente ai supplenti dalla Corte di Giustizia europea, con l’ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, e anche dalla Cassazione che lo scorso 27 ottobre con la sentenza n. sezionale 4090/23: i supplenti annuali hanno pieno diritto a formarsi e aggiornarsi, alla pari dei colleghi di ruolo. Diventa una scelta condivisibile, quindi, presentare ricorso Anief per avere i 500 euro annuali, peraltro in tempi piuttosto celeri”.

LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI VENEZIA

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto della ricorrente all’accredito sulla Carta elettronica di € 1.500,00, e conseguentemente condanna il Ministero a provvedere al relativo accredito, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, a favore della stessa.

Condanna il Ministero convenuto a rifondere ai procuratori della ricorrente – che si sono dichiarati antistatari – le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 maggiorate del 30% ex art. 4, co. 1 bis del DM 55/14, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.

Venezia, 23/04/2024.

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