Carta docente, i precari hanno il diritto-dovere di aggiornarsi. Anief: il Tribunale di Pescara fa avere 1.000 ad un supplente ricordando che la card va anche a chi è in prova e agli inidonei
“La situazione dei docenti a tempo determinato deve ritenersi del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato, quanto alla natura del lavoro svolto e delle competenze professionali, qualora l’entità del lavoro svolto. Né sussistono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della c.d. Carta Docente, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi”.
A scriverlo è il Tribunale di Pescara, sezione lavoro, nell’esaminare il ricorso di un docente che ha svolto due supplenze annuali senza ricevere i 1.000 euro della formazione e dell’aggiornamento professionale. Nel risarcire l’insegnante della somma, il giudice del lavoro ha rimarcato che a ricevere la Carta docente sono per legge tutti i “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all’articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all’estero, delle scuole militari”. Escludere i supplenti annuali non ha quindi senso.
Nel ricordare la posizione fortemente favorevole all’allargamento della card ai precari da parte della Corte di Giustizia europea, del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, il Tribunale di Pescara ha stabilito che va “disapplicato l’art.1 comma 121 L.107/2015 nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato e va affermato il diritto della parte ricorrente a beneficiare della stessa (con le stesse forme previste in favore dei docenti di ruolo) per gli anni scolastici 2021/2022; 2022/2023, con conseguente condanna del Ministero convenuto ad attribuire alla parte ricorrente il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’ art.1 commi 121 s.s. L.107/2015”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, si sofferma sull’importanza della “posizione presa dalla Corte di Giustizia europea, lo scorso maggio con l’Ordinanza 450/22, come pure della sentenza Consiglio di Stato, la 1842 del 16 marzo 2022, nell’affermare la fondatezza delle richieste dei legali Anief sulla Carta del docente da assegnare anche ai precari. Anche il Consiglio dei ministri si è espresso in questa direzione e attendiamo, ora, il dettaglio di quanto approvato in questi giorni. Rimane il fatto che chi ha svolto supplenze come insegnante almeno 180 giorni per anno scolastico o dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni, anche gli educatori, pure se nel frattempo immessi in ruolo, ha pieno diritto di presentare ricorso gratuito in Tribunale con Anief per chiedere i 500 euro annuali negati in modalità singola o collettiva. Le probabilità che l’impugnazione venga accolta favorevolmente nell’aula giudiziaria sono davvero alte”, conclude Pacifico.