Carta docente da 500 euro, va anche agli insegnanti precari perché non hanno nulla di meno di chi è di ruolo: il giudice di Venezia accorda 1.500 euro ad una supplente difesa dai legali Anief
Consiglio di Stato e Corte di Giustizia europea pesano come macigni sulle vertenze per l’assegnazione nella scuola della Carta del docente da 500 euro annui anche ai precari: lo ha ribadito il giudice del lavoro di Venezia che ha accordato i 1.500 euro richiesti, tramite i legali Anief, da una docente entrata di ruolo nel 2021 e che in precedenza aveva svolto tre annualità di supplenze.
Dopo avere “ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale”, il Tribunale veneto ha spiegato nella sentenza di fine luglio che “in linea generale anche il docente assunto a tempo determinato ha diritto a ricevere la Carta Elettronica, trovandosi in una situazione analoga a quella del docente di ruolo”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che troppo evidenti sono le ragioni espresse dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia europea per essere messe in discussione e contraddette. Anche il governo in carica si è adeguato: con il decreto Salva-Infrazioni ha esteso la Carta del docente anche ai precari dell’anno in corso e con supplenza fino al 31 agosto, lasciando però scoperti coloro che hanno svolto supplenze in passato e a chi ha sottoscritto contratti fino al 30 giugno. Per noi, invece, hanno pieno diritto alla card e quindi di presentare ricorso con Anief, così da recuperare i 500 euro annuali”.
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
“La previsione che limita la platea dei destinatari ai soli assunti a tempo indeterminato – scrive il giudice di Venezia – è stata recentemente ritenuta contraria ai precetti costituzionali dal Consiglio di Stato (v. sentenza n. 1842 del 16.03.2022), venendo a creare un’ingiustificata discriminazione tra i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcun sostegno economico alla formazione”.
“Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione europea (ordinanza 10.5.2022 nella causa C-450/2021): la Corte ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI VENEZIA
“Rifiutando gli opposti, decidendo definitivamente, provvedi così:
- dichiara il diritto della ricorrente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, e 2020/2021 al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, usufruendo dell’importo di € 500 annui tramite “Carta elettronica”, e condanna il Ministero dell’Istruzione all’adozione d’ogni atto necessario per consentirne il godimento;
- condanna il medesimo Ministero dell’Istruzione alla rifusione delle spese di lite, liquidate, al netto di accessori di legge, in euro 850,00 , oltre a CU se versato e con distrazione a favore del difensore anticipatario se richiesta
Così deciso in Venezia, 27.7.2023”.
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