Carta docente annuale da 500 euro: “il beneficio spetta a qualsiasi docente, anche non di ruolo”. Anief: il giudice di Trapani non ha dubbi e assegna 1.500 euro ad un insegnante con tre supplenze

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Sulla Carta annuale del docente da 500 euro il legislatore ha fatto confusione, negandola ai precari, ma i giudici hanno le idee chiare: ai supplenti annuali non può essere negata.

La pensa in questo modo anche il Tribunale di Trapani che ha accolta il ricorso di un insegnante che ha sottoscritto tre contratti a tempo determinato tra il 2019 e il 2023 e chiedeva, a ragione, i 1.500 euro corrispondenti alle tre annualità. Il giudice ha quindi chiesto “di disapplicare la locuzione “docente di ruolo”, di cui al comma 121 del citato art. 1, e di ritenere che il beneficio spetti a qualsiasi docente, anche non di ruolo”.

 

“Ancora una volta – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – la nostra linea sull’aggiornamento professionale da praticare anche tra i lavoratori a tempo determinato è stata accolta in pieno in un’aula di Giustizia, dove non si può fare a meno di considerare l’Ordinanza della Corte di Giustizia UE derivante dalla causa C-450-21 e la posizione del nostro Consiglio di Stato. Lo stesso attuale Governo ha cercato di prendere delle contromisure, con il decreto Salva-Infrazioni, cercando di estendere i 500 euro annuali della formazione anche ai precari con supplenza fino al 31 agosto. Il provvedimento è però limitato, perché chi ha sottoscritto quest’anno contratti fino al 30 giugno rimane fuori. Questi e altri supplenti, anche se non frattempo entrati di ruolo, hanno motivi più che validi per presentare ricorso con Anief, così da recuperare 500 euro per ogni supplenza”.

 

Per ulteriori informazioni o per aderire all’impugnativa del nostro sindacato, in modalità singola o collettiva, basta collegarsi con la pagina internet predisposta dall’Anief.

 

LA SENTENZA DI TRAPANI

Il giudice del lavoro della provincia siciliana ha ricordato, nella sentenza, che “prima ancora che la Corte di Giustizia si pronunciasse sulla questione, il Consiglio di Stato, con sent. n. 1842/2022, ha mutato il proprio precedente orientamento, affermando che, al fine di scongiurare un possibile contrasto con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., è necessario interpretare la normativa sopra riportata nel senso che tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) debba poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti”. Ne consegue che il Tribunale siciliano “condanna il Ministero dell’Istruzione ad accreditare al ricorrente, mediante la c.d. “carta docente” la somma complessiva di € 1.500; condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese”.

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