Carta docente, Anief: anche il personale Ata di ruolo che svolge supplenze annuali ne ha diritto. A Siena il giudice assegna 2.500 euro a un amministrativo

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Tutto il personale insegnante non di ruolo ha pieno diritto ad usufruire della Carta del docente: anche gli Ata assunti a tempo indeterminato annualmente utilizzati come docente.

Esaminando il ricorso, presentato con Anief, di un dipendente Ata di ruolo, con cinque supplenze annuali ricoperte tra il 2017 e il 2022 “congelando” nel contempo il posto di lavoro originario, il Tribunale di Siena ha affermato il suo diritto “ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui previsto dall’art. 1 l. 2015/n. 107 per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, negatogli/le dall’Amministrazione convenuta”. Nell’assegnare 2.500 euro, il giudice ha stabilito che “se certamente possa apparire più problematico il riconoscimento al personale ATA del beneficio, finalizzato a sostenere “la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali”, l’ordinamento ne consente l’inserimento nelle graduatorie degli aspiranti a supplenza in qualità di personale docente e, come tale, l’interessato/a, ove abbia svolto come nel caso concreto funzione contrattualizzata di docente appare meritevole del beneficio, pena discriminazione non consentita da razionale motivo”.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “negare la Carta del docente ai supplenti significa mortificare chi svolge questa importante professione. È un dovere degli insegnanti supplenti annuali o con almeno cinque mesi di servizio svolto in una annualità scolastica accedere all’aggiornamento professionale? Sì, allora facciamo valere il diritto ad usufruire della Carta annuale andando a presentare ricorso con i nostri legali specializzati in diritto scolastico”.

LA SENTENZA

Nella sentenza si ricorda che “la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, con la clausola 6, al co. 2, prevede che, “nella misura del possibile”, i datori di lavoro “dovrebbero agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”, inserendosi anche la Carta Docente tra queste opportunità”.

Quindi, il giudice cita “il Consiglio di Stato, che a mezzo sent. n. 1842 del 16/3/2022 in riforma della sent. del TAR Lazio, Sez. Terza Bis, 2016/n. 7799, ha annullato gli atti impugnati dalle docenti e dai docenti ricorrenti, osservando che la sentenza appellata ricostruisce “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico”. “Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo”. Pertanto, “il Consiglio di Stato ha pertanto annullato gli atti impugnati, specificamente il d.P.C.M. 23/9/2015 n. 32313, cit., e la nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15/10/2015, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dalla assegnazione della cd. “Carta del docente”, “stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost”.

Inoltre, “sul tema, di recente è intervenuta la Corte di Giustizia sesta sezione, con ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, che investita della problematica concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all’articolo 1,  comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato: “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno”.

“Quanto alla introduzione, da parte dell’Amministrazione, di una sorta di decadenza ontologica dal diritto – in quanto strettamente correlato il beneficio ad una annualità scolastica, o al più alla successiva, altrimenti vanificandosi la imprescindibile funzionalità formativa – può obiettarsi che in tal caso assisteremmo, inammissibilmente, alla imposizione di una causa estintiva di un diritto al di fuori di qualsiasi previsione normativa, e al verificarsi di una decadenza, come detto costruita inoltre in via meramente interpretativa, alla quale ha dato causa la stessa Amministrazione debitrice con il proprio orientamento negativo”.

“Quanto alla introduzione, da parte dell’Amministrazione, di una sorta di decadenza ontologica dal diritto – in quanto strettamente correlato il beneficio ad una annualità scolastica, o al più alla successiva, altrimenti vanificandosi la imprescindibile funzionalità formativa – può obiettarsi che in tal caso assisteremmo, inammissibilmente, alla imposizione di una causa estintiva di un diritto al di fuori di qualsiasi previsione normativa, e al verificarsi di una decadenza, come detto costruita inoltre in via meramente interpretativa, alla quale ha dato causa la stessa Amministrazione debitrice con il proprio orientamento negativo”.

Nelle conclusioni, il Tribunale di Siena “accerta il diritto del ricorrente all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione in favore del/la docente ricorrente dell’importo nominale complessivo di euro di € 500,00 per ciascuna annualità per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della l. 2015/n. 107, oltre interessi legali”.

IL RICORSO SULLA CARTA DEL DOCENTE

Anief si rivolge a tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado precari dal 2016 perché presentino ricorso per farsi assegnare i 500 euro annui della carta del docente in: potranno in questo modo recuperare integralmente la somma. È possibile visionare video guida, più modalità di adesione al ricorso e scheda rilevazione dati.

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