Carta docente, Anief: a Padova 2.500 al precario che non l’ha ricevuta tra il 2019 e il 2024
Nella scuola l’aggiornamento professionale va svolta con periodicità da tutti i lavoratori, supplenti compresi: non si comprende perché il legislatore nell’introdurre quasi dieci anni fa la Carta elettronica del docente abbia dimenticato i precari. Fatto l’errore, in attesa che un legislatore più acuto modifichi la legge, spetta alle aule del tribunale fare rispettare la giustizia e interrompere la discriminazione.
Come è accaduto a Padova, dove il giudice del lavoro non ha esitato a condannare la parte pubblica al pagamento di 2.500 euro a favore di un insegnante che ha svolto 5 supplenze annuali tra i 2019 e il 2024.
Nella sentenza viene spiegato che “la formazione e l’aggiornamento del docente non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l’attività svolta dai docenti cosiddetti precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento rispetto al personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole ed in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe anche con il ledere il diritto all’istruzione costituzionalmente garantito, perché, in tal modo, si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro”.
Il giudice ha quindi citato la Corte di Giustizia Europea, secondo la quale “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”. Sempre il Tribunale del lavoro di Padova ha voluto ricordare “che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell’Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia erga omnes nell’ambito dell’Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali”.
Subito dopo ha rammentato che “anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. In particolare, secondo il C.d.S., «un tale sistema collide coni precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. […] è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief, “ancora una volta le autorevoli posizioni del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia Europea confermano che la linea della nostra organizzazione, magistralmente condotta da avvocati ferratissimi nella legislazione scolastica, era corretta: non si può discriminare una parte del corpo docente in base al tipo di contratto sottoscritto. Il lavoratore ha diritto di aggiornarsi professionalmente, punto e basta. Possono anche presentare ricorso gratuito attraverso i nostri legali, così da chiedere spiegazioni al giudice di competenza tutti gli insegnanti precari o ex supplenti, anche gli educatori, che hanno svolto tra uno e sei anni svolti come supplente nella scuola pubblica”, conclude il presidente nazionale Anief.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI PADOVA
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
– accerta il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24;
– condanna il Ministero convenuto a costituire in favore di parte ricorrente ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 una Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, per ciascun anno scolastico suindicati, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi euro 2.500,00 (ossia 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
– condanna parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa e maggiorazione del 30% ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal
D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018, con distrazione a favore del procuratore dichiaratisi antistatario.
Padova, 18/12/2024
IL GIUDICE
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