Carta docente, Anief: a Marsala sentenza-lezione del giudice del lavoro sui precari discriminati. L’aggiornamento è un diritto-obbligo, bastano 180 giorni di supplenze per accedere all’aggiornamento

I docenti di ruolo e precari “svolgono le stesse mansioni ed entrambi hanno il diritto-obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali”.
Ne consegue che sulla Carta del docente “la differenziazione” tra insegnanti a tempo indeterminato e determinato “collide con l’esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Cons. Stato, sent. n. 1842/2022)”. A scriverlo è il Tribunale di Marsala, sezione civile e lavoro, nell’accogliere il ricorso di una docente che ha presentato ricorso con Anief dopo che nell’anno scolastico 2021/22 ha svolto una annualità di supplenze senza vedersi riconoscere la Carta del docente.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “ se oltre 15 mila i precari che hanno presentato ricorso con Anief per ottenere la carta per ottenere la Carta del docente e i giudici stanno progressivamente dando loro ragione piena significa che la norma va cambiata. Anche il Consiglio dei ministri se ne accorto cercando di ricorrere ai ripari seppure limitando il pagamento ai soli docenti con supplenza fino al 31 agosto: è comunque una prima risposta, seppure parziale, alle nostre battaglie in tribunale. Dove però i ricorsi continuano ad essere presentati per tutti coloro che hanno supplenze diverse da quelle fino al 31 agosto dell’anno successivo: le adesioni al ricorso Anief, in modalità singola o collettiva, rimangono a portata di click”.
Nella sentenza, il giudice ha anche fatto osservare che la Carta del docente essendo assegnata anche a personale distaccato o part time, paradossalmente “a seguire l’opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell’attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l’attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (cfr. Cons. Stato n. 1842/2022)”.
Infine, il giudice del Tribunale siciliano ha evidenziato che pure “la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, escludendo in un caso analogo la sussistenza di “ragioni oggettive”, ha recentemente statuito che “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di 500 euro all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica” (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022)”. Per questi motivi, la card annuale per l’aggiornamento da 500 euro va assegnata a tutti i supplenti che hanno svolto “almeno 180 giorni” di servizio, “nel momento in cui i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello a tempo indeterminato”.
“Discende dalle superiori assorbenti considerazioni che la ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107”.