Carta docente anche ai precari: 1.500 euro più interessi dal tribunale di Roma a una prof difesa da Anief

Un’altra sentenza vinta dal sindacato Anief sulla Carta del docente da assegnare anche agli insegnanti ancora non di ruolo: a decretarla, il 17 aprile scorso, è stato il tribunale di Roma, prima sezione Lavoro, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire una docente con 1.500 euro, “oltre interessi o rivalutazione”, corrispondenti a tre annualità di lavoro a tempo determinato con scadenza dell’incarico al 30 giugno e 31 agosto.
Nella sentenza del tribunale di Roma, il giudice del lavoro ha spiegato che l’insegnante, “attualmente interna ai circuiti scolastici”, durante “il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi non ha goduto del beneficio della carta elettronica. Tale disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato risulta – spiega il giudice – effettivamente priva di oggettiva e plausibile spiegazione, rispetto alla finalità dell’istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64 del Ccnl di comparto del 29.11/.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato”.
Tale trattamento diversificato, ha ancora osservato il giudice, risulta “in contrasto con le clausole 4 e 6 dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, per il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in esame”. La questione, inoltre, riporta sempre la sentenza di Roma “è stato sottoposta alla CGUE la quale, con l’ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
Nelle conclusioni, il tribunale di Roma ha anche spiegato che “l’interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito dell’Unione (per tutte, Cass. 8.2.2016, n. 2468)”.
Il giudice ha quindi aggiunto che “i medesimi principi erano stati in precedenza affermati e sostenuti anche dalla giurisprudenza amministrativa, intervenuta ad annullare il citato DPCM del 25 settembre 2015, che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1842 del 18.3.2022). Peraltro, proprio in attuazione della citata decisione della Corte di Lussemburgo, il recente decreto legge n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103 del 2023, all’art. 15, ha stabilito che “La Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l’anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Infine, rileva il giudice del lavoro di Roma, “con sentenza 27.10.2023, n. 29961 la Corte di cassazione ha stabilito che la carta docente spetta ai docenti precari con incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi fino al termine delle attività didattiche, e cioè fino al 30 giugno, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero; che a detti docenti, ai quali il beneficio della carta non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche (perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo), spetta l’adempimento in forma specifica, per l’attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, si sofferma sul fatto che la recente sentenza del Tribunale di Roma si basa su delle espressioni tutte favorevoli già emesse, in successione, dal Consiglio di Stato, dalla Corte di Giustizia Europea e più di recente, a fine, 2023, dalla Suprema Corte di Cassazione. Sarebbe cosa buona e giusta, oltre che conveniente per tutti, lo Stato e ovviamente i lavoratori docenti precari della scuola, che il Governo e il Parlamento affrontino una volta per tutte l’incompletezza della parte legislativa sulla Carta del docente inclusa nell’articolo 1 della Legge 107/2015. In attesa di questo, il sindacato continuerà a presentare ricorsi gratuiti per l’ottenimento della card per l’aggiornamentoe, recuperando fino a 3.500 euro più interessi, con l’accortezza, da parte dei precari ricorrenti, di non superare i cinque anni dalla stipula del contratto a tempo determinato per non incorrere nella prescrizione”.
CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI ROMA
PQM
dichiara che XXXX XXXXX ha diritto di ottenere il beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo nominale di € 1500,00; condanna il Ministero convenuto alla attribuzione della carta docente a favore della ricorrente, per tali anni scolastici, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione; condanna il convenuto al pagamento a favore della ricorrente delle spese processuali che liquida in € 800, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Roma, 17.4.2025
IL GIUDICE
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