Carta docente ai precari, per il Tribunale di Parma la Legge 107/2015 va “disapplicata” perché “realizza una discriminazione nei confronti del personale non di ruolo”: 2.000 euro a un insegnante che ha fatto ricorso con Anief

Dopo il giudice di Roma, Padova, Venezia e Parma, stavolta a mettere le cose in chiaro sulla Carta del docente è stato ancora quello ordinario parmense: nella sentenza vinta – che ha portato 2.000 euro all’insegnante che ha prodotto ricorso assistito dai legali Anief – si legge che “la ‘Carta elettronica’ per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015” non può essere sottratta ai precari perché “tale esclusione si pone in contrasto con i principi costituzionali desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., in quanto realizza una discriminazione nei confronti del personale non di ruolo non giustificata dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato 16 marzo 2022, n. 1842”.
Il giudice di Parma si è detto sicuro della sua tesi, ritenendo infatti “che la normativa primaria possa essere sottoposta a interpretazione costituzionalmente orientata, senza la necessità di sottoporre la questione alla Corte costituzionale, anche alla luce di quanto disposto dalla contrattazione collettiva; gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria impongono all’Amministrazione scolastica di fornire a tutto il personale docente, sia di ruolo sia non di ruolo, «strumenti, risorse e opportunità che garantiscono la formazione in servizio»”. Infine, sempre per il tribunale del capoluogo emiliano, “la normativa si pone, peraltro, in contrasto anche con il diritto unionale, come recentemente riconosciuto dalla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, che ne ha evidenziato, in particolar modo, la contrarietà alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 18 maggio 2022, n. 450). Essa deve perciò essere disapplicata dal giudice nazionale in virtù del principio di primazia del diritto unionale su quello interno”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ritiene che “la giurisprudenza ha messo ormai all’angolo la norma che limita la card del docente al personale di ruolo. Se Corte di Giustizia europea e Consiglio di Stato non hanno avuto dubbi, perché dovrebbero averne i tribunali? Lo stesso Governo in carica ha cercato di mettere una ‘toppa’ alla mancanza della Buona Scuola allargando la fruizione della Carta del docente con il decreto Salva-Infrazioni poi diventato legge, ma solo per il 2023/24 e per i supplenti con contratto in scadenza il 31 agosto 2024. A tutti gli altri – conclude Pacifico – non rimane che presentare ricorso con Anief”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI PARMA
“Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire alla ricorrente, tramite il sistema della “Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, l’importo nominale di € 2.000,00;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.100 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 49 per esborsi, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”.
IL RICORSO CON IL SINDACATO
L’Anief continua a proporre i ricorsi per accedere con Anief al bonus docente: l’obiettivo è quello di recuperare 500 euro per ogni supplenza, anche per i contratti fino al 30 giugno, al termine delle lezioni o di durante ancora inferiore. Per maggiori informazioni o per aderire all’impugnativa del nostro sindacato, in modalità singola o collettiva, basta collegarsi con la pagina internet predisposta dal sindacato autonomo e rappresentativo.