Carta docente ai precari, Anief: “Giudici del lavoro non intendono discostarsi dai pareri favorevoli di Corte Giustizia Ue, Consiglio di Stato e Cassazione: a Modena 1.000 euro più interessi a insegnante difesa”

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Il personale immesso in ruolo ha pieno diritto ad accedere alla Carta del docente per i periodi di precariato svolti in precedenza: lo conferma una sentenza del tribunale del lavoro di Modena, che ha risarcito una docente che ha svolto delle supplenze negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 senza ricevere la card annuale per l’aggiornamento.

All’insegnante, difesa dai legali Anief, il giudice ha assegnato 1.000 euro, “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione”.

Nella sentenza, il giudice ha prima “avuto modo di osservare come la cd. “Carta Docente” si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale”. Quindi, ha ricordato che “la normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione” prendendo però le distanze da tale linea: “si ritiene – riporta la sentenza – che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell’U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l’ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-450/21, ove è stato affermato il seguente principio, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi: “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.

Quindi, il giudice di Modena ha anche osservato che “il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l’illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall’idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico”.

Per il giudice, dunque, “l’art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l’affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961)”.

Infine, il tribunale del lavoro di Modena ha citato la Corte di Cassazione, “27.10.2023, n. 29961”, secondo la quale occorre prevedere “la liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio” attraverso una «misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l’attribuzione è funzionale, o quant’altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio».

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, non si nasconde: “Sulla Carta del docente da dare al personale precario hanno preso il sopravvento le posizioni della Corte di Giustizia Europea, del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, che hanno tutti espresso parere favorevoli ai supplenti ed in piena linea con quelli dei legali Anief. In attesa che il legislatore provveda a modificare il bug presente nell’articolo 1 della Legge 107 del 2015, che esclude i precari dall’accesso alla card da 500 euro l’anno, è chiaro che occorrerà presentare ricorso gratuito con Anief: se lo si fa entro cinque anni dalla sottoscrizione del contratto a tempo determinato – conclude Pacifico – è possibile recuperare fino a 3.500 euro a docente”.

CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI MODENA

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. XXXX XXXX, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:

1) DICHIARA il diritto di parte ricorrente a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente dell’importo nominale di euro 500 annui per gli anni scolastici indicati in ricorso, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a consentirle la fruizione della suddetta Carta elettronica alle medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per tali anni scolastici. Oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione;

2) CONDANNA il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida nella complessiva somma di €. 450,00, oltre accessori come per legge e spese di contributo unificato; dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari.

Modena, 29 aprile 2025

Il Giudice del Lavoro

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