Carta docente ai precari, Anief: anche a Pescara 2mila euro ad un supplente. Il Governo si è accorto della discriminazione e oggi potrebbe rimediare
“Il mancato riconoscimento del beneficio” della Carta del docente “ai docenti assunti con contratti a tempo determinato si pone in contrasto sia con i principi costituzionali sia con quelli eurounitari”.
A stabilirlo è stato il Tribunale di Pescara che ha dato ragione ai legali Anief che avevano presentato un ricorso in difesa di una docente con “diversi contratti a tempo determinato negli anni scolastici pregressi (2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021)” senza vedersi mai assegnare la copertura economica utile a coprire le spese per l’aggiornamento professionale obbligatorio.
Il Tribunale ha esaminato il caso sostenendo che si tratta di un diritto costituzionale chiaramente leso e quindi ricordato che, in successione, Corte di Giustizia europea, Consiglio di Stato e Corte di Cassazione hanno espresso la loro contrarietà alla norma discriminante adottata in Italia: nell’assegnare 2mila euro alla docente ricorrente, il giudice ha anche specificato che vanno considerate “meritevoli” di Carta del docente “le supplenze annuali, ovvero sino al termine delle attività didattiche, ovvero di durata maggiore di 180 giorni, ovvero che si siano protratte dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, poiché solo in tali casi la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative (nonché la maturazione dell’esperienza professionale) non differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni”.
“Sono migliaia le sentenze favorevoli alla nostra tesi che vuole fare avere la Carta del docente anche ai precari, perché hanno pari diritti e doveri dei colleghi di ruolo. C’è, in particolare, un’Ordinanza inequivocabile ella Corte di Giustizia europea, la 450/22, come pure una sentenza Consiglio di Stato, la 1842 del 16 marzo 2022, che ci danno piena ragione. Oggi anche il Governo potrebbe esprimersi, durante il Consiglio dei ministri, nella stessa direzione. Invitiamo, pertanto, tutti coloro che hanno stipulato supplenze di almeno 180 giorni o dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni, anche gli educatori, anche se nel frattempo immessi in ruolo, a presentare ricorso gratuito in Tribunale con Anief per chiedere i 500 euro annuali negati in modalità singola o collettiva”.
Nella sentenza, il giudice del lavoro ha infatti ricordato che “il diritto alla formazione è previsto in via generale dall’art. 35 Cost. per tutti i lavoratori e, specificamente per i docenti, dall’art. 28 (Formazione) del CCNL Comparto Scuola in data 4.8.1995 e dagli art.63 (Formazione in servizio) e 64 (Fruizione del diritto alla formazione) del CCNL Comparto Scuola in data 27.11.2007”.
Il Tribunale di Pescara ha quindi aggiunto che la Corte di Giustizia Europea ha “già avuto modo di pronunciarsi, in ordine alla contrarietà della suddetta normativa ai principi comunitari” sostenendo che “la legittimità della limitazione della fruizione della Carta docente ai soli docenti di ruolo deve valutarsi alla luce della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato”. Pure il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842 Sez. VII del 16/03/2022, “ha affermato la contrarietà dell’esclusione dei docenti non di ruolo ai principi dettati dalla Costituzione considerata”. E anche la Corte di Cassazione, attraverso la Sentenza n. 32104 del 31/10/2022, Rv. 666000 – 01) ha scritto ancora il giudice del lavoro, “si è da ultimo pronunciata nel senso dell’applicabilità estensiva della normativa sulla Carta docente a categorie di personale ulteriori rispetto a quelle previste dal tenore letterale della disposizione”.
In conclusione, il giudice ha stabilito che “va affermato il diritto della parte ricorrente a beneficiare della stessa (con le stesse forme previste in favore dei docenti di ruolo) per gli anni scolastici 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021, con conseguente condanna del Ministero convenuto ad attribuire alla parte ricorrente il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’ art.1 commi 121 s.s. L.107/2015”.