Carta docente ai precari, a Verona un supplente recupera 2.500 euro più interessi: la Cassazione non si può contraddire. Anief: “infinite le possibilità di vincere il ricorso, ma attenzione al ‘taglione’ della prescrizione”

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Sentenza

“La domanda di parte ricorrente è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito precisati. La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.

A scriverlo, con una sentenza esemplare, è il Tribunale del lavoro di Verona accogliendo in questo modo il ricorso presentato dai legali che operano per Anief e in difesa di un insegnante con supplenze svolte tra il 2018 e il 2013 e poi “immesso in ruolo dal 1.9.2024”: sulla base della sentenza della Suprema Corte di un anno fa, il giudice del lavoro ha quindi condannato l’amministrazione al pagamento di 2.500 euro per le cinque annualità da precario svolte dal supplente, “oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”.

Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief, ricorda che “le conclusioni a cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione nell’autunno del 2023 sono le stesse che vanno a realizzarsi all’interno di migliaia di Tribunali del lavoro ai quali giungono i ricorsi prodotti dal nostro sindacato. Se poi ci mettiamoche oltre alla Cassazione, dalla parte dei precari si sono posti il Consiglio di Stato e la  Corte di Giustizia Europea, è pressoché inevitabile che il ricorso gratuito presentato da un precario o ex precario con Anief, al fine di recuperare fino a 2.500 euro più gli interessi maturati, abbia infinite possibilità di essere accolto con favore. Bisogna però fare attenzione a non fare superare cinque anni dalla stipula del contratto, perché in tal caso scatta il ‘taglione’ della prescrizione”.

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