Carta docente ai precari, 1.500 euro dal tribunale di Cosenza ad un prof difeso dai legali Anief

Nessun dubbio, solo certezze: sulla Carta del docente da dare anche ai supplenti “deve trovare applicazione Cass. Sez. Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2”.
A scriverlo, nero su bianco in una sentenza estremamente chiara, è stato il giudice del lavoro del tribunale di Cosenza, che nell’occasione ha accolto favorevolmente la tesi dei legali che operano per Anief, in difesa di una insegnante che tra il 2020 e il 2023 ha ricoperto per tre volte il ruolo di supplente annuale: il Ministero è stato quindi condannato a risarcire la docente con 1.500 euro più interessi.
Piena ragione è stata data alla linea difensiva della docente: gli avvocati hanno ricordato, come sintetizzato dal giudice di Cosenza, che va superato “l’art. 1, comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l’importo di €. 500,00 annui per ciascun anno scolastico”, poiché “nel disciplinare gli obblighi di formazione” ha discriminato i docenti a tempo determinato “ponendosi in contrasto anche con la Direttiva 1999/70/CE”. Una dimenticanza ravvisata anche dal Consiglio di Stato, che “con sentenza n. 1842/2022, aveva annullato il D.P.C.M. 32313/2015 sul rilievo per cui, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato”.
Come pure, si legge ancora nella sentenza calabrese, “la CGUE, con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente; che, dunque, attesi i rilievi di illegittimità della mancata erogazione della carta elettronica del docente per contrarietà agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, ai principi di diritto comunitario in tema di diritto alla formazione dei lavoratori e di non discriminazione ed alle disposizioni legislative e del CCNL che imponevano il diritto dovere di formazione per tutti i docenti, spettava la carta elettronica”.
“Sul fatto che l’aggiornamento professionale vada assicurato anche ai supplenti siamo oramai tutti d’accordo – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, – , è una tesi che abbiamo sostenuto e che trova il conforto della Corte di Giustizia europea, del Consiglio di Stato e anche della Corte di Cassazione: non si comprende, invece, perché non si provvede a cancellare l’errore nella Legge 107/15 che ha prodotto la discriminazione gratuita. Noi, quello che possiamo fare, nel frattempo, è tutelare i diritti dei docenti precari o ex precari, consigliandoli di produrre ricorso con i legali Anief, così da recuperare in tal modo 500 euro per ogni anno scolastico svolto ricordando loro che i tempi non sono infiniti: oltre i cinque anni dalla stipula del contratto, infatti, il ricorso cade in prescrizione”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI COSENZA
P. Q. M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l’effetto, dispone l’attribuzione della carta docente – per il valore corrispondente a quello perduto – in favore della ricorrente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.