Carta docente 500 euro anche ai precari, emendamento PD al decreto Rilancio
La maggioranza ci riprova, con un emendamento al Decreto Rilancio che da lunedì inizierà il suo iter parlamentare. Dopo la bocciatura in extremis avvenuta nel decreto scuola, un nuovo tentativo
Era quasi fatta nel Decreto scuola, l’estensione della Carta del docente, ma di 300 euro e non 500, ai docenti precari. Un emendamento che aveva passato le maglie della VII Commissione cultura, ma che si era infranto con la Ragioneria dello Stato che lo aveva bocciato.
La misura, inserita durante l’esame in commissione Istruzione, prevedeva che per il 2020 la carta del docente fosse estesa agli insegnanti con contratto almeno ino al 30 giugno 2020 anche se con un budget ridotto di 300 euro rispetto ai 500 dei colleghi di ruolo nelle scuole statali.
La maggioranza ci riprova, questa volta con un emendamento al Decreto Rilancio a firma Matteo Orfini.
Ecco il testo
230-bis – Il fondo di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n.107, è incrementato di euro 40 milioni limitatamente per l’anno 2020. 6-ter) – Le risorse di cui al comma 6-bis) sono destinate a istituire la carta elettronica per sostenere l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che possiede un contratto a tempo determinato contermine finale non anteriore al 30 giugno 2020. La Carta, dell’importo nominale di euro 500 annui, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e degli oneri sociali contributivi e assistenziali. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis), nel limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, all’articolo 8, comma 2, dopo le parole ‘oneri per la finanza pubblica’ aggiungere le parole: ‘salvo quanto previsto dai commi 6-bis e 6-ter dell’articolo 2’.