Carta del docente, va data anche a chi ha svolto “supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”: a Roma il Tribunale ricorda cosa ha detto la Cassazione e risarcisce un precario difesa dai legali Anief
Consiglio di Stato e Corte di Giustizia europea: sono ancora loro a giustificare, senza alcun dubbio, l’assegnazione della Carta del docente ai precari. A ricordarlo è stato anche il Tribunale di Roma che a fronte della richiesta formulata da un insegnante per una supplenza svolta nel 2019/20 non ha potuto fare altro che applicare quanto già asserito dai due altissimi organismi giudiziari.
Nella sentenza, il giudice del lavoro scrive che “secondo quanto condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato: “L’interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell’art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un’indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell’insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Poi, lo stesso giudice del Tribunale di Roma, aggiunge che “successivamente, la Corte di Giustizia UE, sezione VI, con sentenza n. 450 del 18/5/2022 ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di 500 euro all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
Quindi, si legge nella sentenza del 30 aprile 2024, “alla luce delle argomentazioni svolte, non può dubitarsi della riconducibilità della Carta elettronica del docente alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e conseguentemente “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell’ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale” (punto 43, ordinanza citata)”.
Per ultimo, il giudice ha ricordato che “la Corte di Cassazione, adita con rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Taranto, ha ricostruito compiutamente la fattispecie e, tenuto conto che il legislatore ha utilizzato quale parametro di riferimento “l’anno scolastico”, ha ritenuto che proprio le ragioni obiettive perseguite” portino senza ombra di dubbio il beneficio formativo anche “ai docenti precari incaricati con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, destinate, in entrambi i casi, a protrarsi per l’intera durata dell’attività didattica, pervenendo ad affermare il principio che: “La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, non può non rivolgersi ai tantissimi insegnanti che negli ultimi 5 anni hanno stipulato un contratto annuale, di qualsiasi tipo, ma anche temporanee con scadenza in corrispondenza con il termine delle lezioni: “Questi docenti precari o ex precari hanno la possibilità di presentare ricorso con i legali Anief e recuperare i 500 euro annui della card per l’aggiornamento, ma devono fare in fretta perché la prescrizione quinquennale potrebbe comportare delle decurtazioni sul risarcimento. Sull’esito della sentenza sono dalla loro parte i pareri favorevolissimi prodotti, in successione, prima dal Consiglio di Stato, poi dalla Corte di Giustizia europea e di recente dalla Suprema Corte di Cassazione: la Carta del docente è un diritto negato agli insegnanti precari, considerando che hanno le stesse mansioni e responsabilità dei colleghi già di ruolo, quindi anche di formarsi e aggiornarsi”.