Carta del docente, il tribunale di Vicenza la fa assegnare a un precario e condanna il Mim al pagamento di 2mila euro più le spese di lite. Pacifico (Anief): “Non ci sono docenti di serie B”

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Il tribunale di Vicenza si pronuncia ancora una volta a favore di un precario e condanna il Mim a pagare la somma spettante al supplente.

Come si legge dalla sentenza, “Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita, condanna il Ministero resistente a costituire in favore della parte ricorrente XXXXX XXXXX, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa; condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 549,00, di cui €49,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore dei difensori antistatari”.

“Sempre più sentenze ci raccontano che quella di fine 2023 della Suprema Corte di Cassazione, successiva a quelle dello stesso tenore emesse oltre un anno prima dalla Corte di Giustizia Europea e dal Consiglio di Stato, costituisce un precedente di rilievo giudiziario molto difficilmente sovvertibile. Ancora di più perché lo stesso legislatore che ha prodotto la L. 107/15 con all’interno la Carta del docente ha introdotto anche l’obbligo formativo e di aggiornamento professionale. Diventa quindi importante chiedere di accedere alla Carta del docente, previo ricorso gratuito con Anief, per tutti coloro che nel corso di un anno o più anni scolastici abbiano svolto almento 150-180 giorni di supplenza; è bene che facciano attenzione a non fare passare più di 5 anni dalla stipula del contratto a termine”, afferma Marcello Pacifico, leader Anief.

Per ulteriori informazioni sul ricorso gratuito con Anief cliccare qui.

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