Carta del docente, il tribunale di Udine condanna il Mim a risarcire 5 docenti precari. Pacifico (Anief): “Sottolineato ancora una volta il diritto-dovere alla formazione”
Continuano le vittorie del sindacato Anief nelle aule di tribunale: è la volta di Udine che fa assegnare a 5 docenti precari, con contratti annuali, un risarcimento che va da mille a 3mila euro per ricorrente, per un totale di circa 9mila euro.
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Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief afferma che “sono troppo cogenti le posizioni della Corte di Giustizia europea nel maggio 2022 e del Consiglio di Stato di qualche settimana prima: due espressioni che hanno costretto il nostro Governo a cambiare linea col decreto Salva-Infrazioni, ora all’esame del Parlamento, che ha però allargato la Carte del docente solo ai precari dell’anno in corso e con supplenza fino al 31 agosto. Ciò significa che presentare ricorso con Anief per vedersi assegnata la Carta del docente è una decisione saggia, perché si va a recuperare una somma importante per il proprio aggiornamento professionale, un diritto-dovere, e perché sovverte l’ennesima lesione dei diritti del personale precario della scuola italiana”.
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I DETTAGLI DELLA SENTENZA
Secondo quanto recita la sentenza, “anche il supremo organo di giustizia amministrativa ha riconosciuto, con più specifico riferimento alla materia del contendere, che “… il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un’aliquota di esso. … Del resto, l’insostenibilità dell’assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell’obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l’irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che … ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all’art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche «i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati …»” (v., così, in sempre motivazione, Cons. Stato, Sez. VII – 16 marzo 2022, n. 1842). Su queste basi, dunque, la posizione dei ricorrenti rispetto alla fruizione delle utilità connesse al rilascio della Carta docenti non può essere diversa da quella dei loro colleghi di ruolo. Il conseguente riconoscimento del diritto dei predetti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico in parola impone, peraltro, talune doverose precisazioni”.