Carta del docente, il giudice ha l’obbligo d’applicare il diritto UE: 2.500 euro al supplente che ha fatto ricorso con i legali Anief
Un insegnante precario a cui non è stata assegnata la Carta del docente ha pieno diritto a rivendicarla, ancora di più se nel frattempo è entrato di ruolo o se permane nelle graduatorie del personale supplente: lo ha ribadito il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nel condannare il Ministero a risarcire con 2 mila euro un precario che ha presentato ricorso, assistito da legali che operano per Anief, dopo essersi reso conto di avere svolto quattro supplenze annuali, tra il 2019 e il 2023, senza vedersi assegnare un euro per l’aggiornamento professionale.
Il giudice del lavoro, nell’esemplare sentenza ha specificato che “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l’inserimento nel sistema scolastico che giustifica l’esercizio del diritto all’adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo”.
Tra le motivazioni che hanno portato alla sentenza del tribunale siciliano figura il diretto riferimento alla “clausola 4 dell’Accordo” che “esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest’ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978”.
Come pure indicato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 4090/23, in risposta al “rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. da parte del Tribunale di Taranto”, il giudice del lavoro è giunto a conclusione che “l’art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve quindi essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ai sensi dell’art. 4, co. 1, L. 124/1999 o fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell’art. 4, co. 2, L. 124/1999”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “presentare ricorso con i legali Anief, così da recuperare in tal modo 500 euro per ogni anno scolastico svolto, è una ghiotta opportunità. Sia per recuperare i soldi, sia per inviare un messaggio a chi amministra la scuola e fa le leggi per migliorarla: i diritti dei supplenti non sono di seconda serie. Invece, soprassedere su un diritto mancato dà modo all’amministrazione di continuare a ledere, con impunità, quel diritto e tanti altri. È bene, dunque, che i precari o ex precari si decidano a presentare ricorso: dalla loro porta hanno i pareri della Corte di Giustizia europea, del Consiglio di Stato e anche della Cassazione: per i giudici nazionali diventa assai difficile sostenere il contrario nell’esame dei singoli ricorsi”, conclude il presidente nazionale Anief.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PQM
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. XXXX/2023 RG, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna il Ministero resistente all’ attribuzione, in favore di XXXX XXXX , della Carta Docente per un valore pari ad € 2.000,00 e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna il Ministero resistente al pagamento della restante metà liquidata in € 657,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratore antistatari.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto
il 10/05/2024 .
Il Giudice