Carta del docente, Anief: non si può negare ai precari. A Verona il giudice assegna 3mila euro ad una insegnante supplente per sei anni

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Ha sbagliato lo Stato a non assegnare usufruire la Carta del docente ai precari: anche secondo il Tribunale di Verona. Il giudice del lavoro ha stavolta esaminato, su richiesta dei legali Anief, il ricorso di una insegnante che si era visto negare, si legge nella sentenza, “della “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23”, pari a complessivi 3mila euro.

Pertanto, “in accoglimento del ricorso”, ha dichiarato “il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta Elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “non vi sono più dubbi sulla convenienza nel presentare ricorso con Anief per recuperare la Carta del docente: chi ha intenzione di farlo farebbe bene a decidersi entro pochi giorni, non oltre il 30 giugno prossimo, perché altrimenti l’anno scolastico 2017/18 non sarà più recuperabile. Chi ha svolto, ad esempio, supplenze annuali da quell’anno fino ad oggi potrà recuperare la bellezza di 3mila euro. Il governo ha cercato di rimediare, ma la soluzione riguarda solo le supplenze di quest’anno fino al 31 agosto”. Chi volesse maggiori informazioni o aderire all’impugnativa Anief, in modalità singola o collettiva, può cliccare qui.

LE MOTIVAZIONI DEL GIUDICE DI VERONA

In particolare, il Tribunale scaligero si è soffermato sul fatto che Corte di giustizia dell’Unione Europea “ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l’art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l’art. 63 e l’art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale”. Inoltre, sempre il giudice del lavoro ha ricordato che anche il giudice amministrativo, il Consiglio di Stato con sentenza n. 1842/2022 “del 16/3/2022, ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente”.

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