Carta del docente, Anief: “Due supplenze fanno 1.000 euro di risarcimento più arretrati. Anche a Verona il giudice dà ragione ai legali che operano per noi”
“Il parametro della ‘non discriminazione’ impone all’interprete di estendere il trattamento originariamente previsto solo a favore del docente a tempo indeterminato”: lo scrive il Tribunale di Verona, sezione Lavoro, a seguito del ricorso promosso dai legali che operano per Anief, in difesa di una insegnante che ha svolto supplenze annuali tra il 2021 e il 2023 e alla quale ha destinato 1.000 euro di risarcimento, “oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”.
In particolare, il giudice del lavoro di Verona ha specificato che “le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini” per una serie di motivi, primo tra tutti perché la Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato” una serie di principi di diritto”, il primo dei quali prevede che “la Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief, “la posizione netta assunta un anno fa dalla Suprema Corte di Cassazione, ma anche quelle del 2022 della Corte di Giustizia Europea e del Consiglio di Stato costituiscono delle pietre miliari che difficilmente possono essere sovvertite in sede di giudizio da parte dei tribunali del lavoro. Rispettiamo certamente il lavoro dei giudici, ma siamo anche consapevoli che le decine di migliaia di esiti favorevoli ai precari ci portano a dire che presentare ricorso gratuito attraverso il sindacato Anief per recuperare la Carte del docente, illegittimamente negata a causa di una norma della Legge 107 del 2015 limitata a dare beneficio della card per l’aggiornamento professionale solo al personale docente di ruolo, rappresenta una scelta saggia e produttiva”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI VERONA
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente
pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio
economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per
l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui
all’art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023;
2) Condanna il Ministero convenuto ad erogare alla ricorrente la
prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente
ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla
maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria
calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta
attribuzione;
3) Condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite
sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.050,00
per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA con distrazione in favore dei procuratori
antistatari.
Verona, 27 novembre 2024
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