Carta del Docente anche ai precari con soli 150 giorni di supplenza, due sentenze favorevoli
Il Tribunale di Roma, sezione terza lavoro, ha assegnato importi di 1.500 euro e 2.500 euro a due docenti che avevano presentato un ricorso con Anief, rispettivamente per tre e cinque annualità di supplenze. Il Tribunale ha stabilito che il requisito minimo per accedere all’emolumento della “Carta docenti” è di 150 giorni lavorativi.
La sentenza del giudice del lavoro di Roma si basa sulla decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) del 18 maggio 2022, nel caso “Sitzia,” che ha stabilito che la “Carta docenti” costituisce una “condizione di impiego” ai sensi della direttiva europea e che i lavoratori a termine devono essere trattati in modo paritario rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. La “comparabilità” tra i due tipi di lavoratori deve essere valutata considerando la natura del lavoro, le condizioni di impiego e le competenze professionali richieste.
Il giudice ha inoltre sottolineato che la formazione è un diritto ma anche un obbligo funzionale al buon andamento del servizio offerto agli studenti. Pertanto, escludere in modo preventivo i docenti precari (supplenti) dalla “Carta docenti” senza valutare la consistenza quantitativa e la frequenza del loro impiego è irragionevole e viola i principi di buon andamento e plausibilità della pretesa “ragione oggettiva.”
Infine, il Tribunale siciliano ha notato che la “Carta docenti” è riconosciuta anche ai docenti di ruolo “part-timers” che lavorano almeno il 50% del tempo pieno, pari a 5 mesi o 150 ore annue, secondo quanto stabilito dal CCNL e dal OM 55/98. Pertanto, il giudice ha ritenuto corretto stabilire un limite minimo di 150 giorni lavorativi per avere accesso al diritto alla “Carta docenti.”