Carta del docente al supplente, il Tribunale dice sì: 2.500 euro di arretrati all’insegnante
Il giudice del Tribunale di Vercelli dice sì alla carta del docente ai precari. La sentenza arriva dopo la recente posizione della Corte di Giustizia europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, ha riconosciuto anche a tutti i docenti precari della scuola il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui, tramite la cosiddetta “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
Il giudice ha assegnato alla ricorrente, difesa dai legali Anief, 2.500 euro ovvero il corrispettivo di 5 annualità durante le quali la docente non ha usufruito dei 500 euro della carta del docente.
Ricordiamo che al momento la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all’art. 514 del Dlgs.16/04/94, n.297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all’estero, delle scuole militari.
La carta può essere utilizzata per l’acquisto di:
- libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale;
hardware e software; - iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
- titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
- titoli per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
- iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 (Buona Scuola).