Carta del docente ai precari, sentenza record a Cosenza: 3.500 euro ad un insegnante con supplenze tra il 2016 e il 2023 a seguito del ricorso gratuito con Anief
Sentenza record a Cosenza sulla Carta del docente da assegnare anche i precari: un insegnante con sette anni contratti annuali sottoscritti tra il 2016 e il 2023, che ha fatto ricorso con Anief, ha chiesto e ottenuto dal giudice 3.500 euro più interessi.
Nella sentenza, il giudice di Cosenza ha ricordato che il Consiglio di Stato con sentenza n. 1842/2022 ha chiarito che “l’interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell’art. 63 cit.)”.
Sempre nella sentenza viene riportato che “sulla compatibilità con il diritto dell’unione europea, si è espressa anche la Corte di Giustizia su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell’articolo 267 TFUE. La Corte, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l’ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l’aggiornamento e la formazione del docente”.
Ancora il Tribunale del capoluogo calabrese, nella sentenza si è anche riferito ai principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, “in una recentissima sentenza pubblicata il 27 ottobre 2023)”, nella quale “la Corte di legittimità, pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015) ha affermato” che il bonus va senza dubbio riconosciuto anche ai docenti con supplenza in scadenza 30 giugno.
Pertanto, il giudice ha concluso che “alla stregua delle suesposte argomentazioni, va dichiarato il diritto della parte ricorrente a fruire della carta docente, con conseguente condanna del Ministero convenuto ad emettere analogo buono elettronico di spesa, finalizzato al medesimo scopo, dell’importo nominale dovuto (euro 500,00 annui) per la mancata fruizione del medesimo durante gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23”.
IL COMMENTO ANIEF
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “quello della Corte di Cassazione, che ha dato l’oc all’assegnazione della Carta docente a tutti i supplenti con contratto in scadenza 30 giugno, si sta trasformando in un effetto a catena inevitabile. Abbiamo previsto 150 mila beneficiari potenziali, ma potrebbero essere molti di più. Soprattutto se il Governo non modifichi la Legge 103 del 10 agosto 2023, che ha concesso la card solo ai supplenti annuali con contratto in scadenza il 31 agosto 2024. Nel frattempo a chi oggi non ha accesso alla card docente da 500 euro annui e non l’ha preso fino ad oggi non rimane che presentare ricorso gratuito con Anief: basta avere svolto 150 giorni di docenza come precari e rivolgersi alle nostre strutture territoriali”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI COSENZA
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente in epigrafe ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per ciascun anno scolastico indicato in parte motiva;
2) per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore, alla attribuzione in favore di parte ricorrente della c.d. carta docente per l’importo nominale di euro 500,00 per ciascun anno scolastico di cui alla parte motiva (oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione), per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015.