Carta del docente ai precari, ci pensa il Tribunale: a Treviso 1.500 euro al supplente che ha fatto ricorso. Anief: col sì della Cassazione ancora più alte le probabilità di recuperare i 500 euro l’anno

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Non si ferma più la scia della sentenza che aprono la Carta del docente ai supplenti: dopo i pareri favorevoli del Consiglio di Stato, con la sentenza n.1842/2022, e della Corte di giustizia dell’Unione Europea, con un’Ordinanza esemplare,  oltre che dela Governo con la Legge 103 del 10 agosto 2023 che allarga ai supplenti con scadenza del contratto 31 agosto, è di pochi giorni fa la decisione della Cassazione di estenderne il beneficio anche ai precari contrattualizzati fino al 30 giugno (almeno 150 mila i supplenti potranno ora chiedere il bonus con i ricorsi gratuiti Anief).

In questo contesto di espressioni a senso unico, per i Tribunali del lavoro non rimane che allinearsi: così ha fatto anche quello Treviso, che esaminando il ricorso presentato dai legali del giovane sindacato, in difesa di un precario con tre supplenze annuali alle spalle, ha condannato il Ministero a risarcirlo con i 1.500 euro negati in prima battuta.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “presentare e vincere il ricorso gratuito con Anief sulla Carta del docente si sta rivelando un’azione dall’esito pressoché oramai scontato: se consideriamo anche che di fatto non vi sono spese vive da sostenere per gli insegnanti che decidono di fare ricorso, quella di recuperare le somme sottratte in modo illegittimo, in certi casi anche oltre 3 mila euro a docente, si sta dimostrando una decisione saggia e proficua”.

LA SENTENZA DI TREVISO

Nel ricordare l’ampia giurisprudenza sulla materia, a Treviso il giudice ha sottolineato come !il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022” abbia “ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico”. Quindi, secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. […] è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla”.

LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI TREVISO

“Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

– Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. tra 2020/21 e 2022/23 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di Euro 1.500 tramite il sistema della Carta elettronica;

– Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà residua in favore della ricorrente che si liquida in complessivi Euro 500,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari.

Treviso, 19.10.2023”.

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