Carta del docente ai precari anche per l’anno scolastico in corso. Anief: lo dice il giudice di Livorno che assegna 3mila euro ad una insegnante supplente dal 2017
Sei anni di supplenze valgono 3.000 euro utili all’aggiornamento con la Carta del docente: per gli insegnanti di ruolo, come per i precari.
Se l’amministrazione non li concede, per una grave dimenticanza della Legge 107 del 2015, ci pensa il giudice del lavoro a farli avere all’insegnante che si oppone. È accaduto anche a Livorno, dove il Tribunale la scorsa settimana, il 17 maggio, ha accolto il ricorso prodotto dai legali Anief “con condanna dell’amministrazione convenuta a mettere a disposizione” di un’insegnante precaria “la carta docenti (o altro equipollente) per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023”, confermando il recupero della card da 500 euro annue anche per l’anno in corso.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “sempre più Tribunali stanno dando seguito a quanto espresso dalla Corte di Giustizia europea con l’Ordinanza 450/22 e dal Consiglio di Stato con la sentenza 1842 del 16 marzo 2022. Tutti i docenti precari che hanno svolto supplenze annuali dal 2016 (anche se oggi di ruolo), come pure gli educatori, hanno ancora piena facoltà di presentare ricorso gratuito in Tribunale per chiedere i 500 euro annuali negati, in modalità singola oppure collettiva. Le possibilità di esito favorevole del ricorso risultano altissime”, conclude il presidente Anief.
Se l’amministrazione non li concede, per una grave dimenticanza della Legge 107 del 2015, ci pensa il giudice del lavoro a farli avere all’insegnante che si oppone. È accaduto anche a Livorno, dove il Tribunale la scorsa settimana, il 17 maggio, ha accolto il ricorso prodotto dai legali Anief “con condanna dell’amministrazione convenuta a mettere a disposizione” di un’insegnante precaria “la carta docenti (o altro equipollente) per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023”, confermando il recupero della card da 500 euro annue anche per l’anno in corso.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “sempre più Tribunali stanno dando seguito a quanto espresso dalla Corte di Giustizia europea con l’Ordinanza 450/22 e dal Consiglio di Stato con la sentenza 1842 del 16 marzo 2022. Tutti i docenti precari che hanno svolto supplenze annuali dal 2016 (anche se oggi di ruolo), come pure gli educatori, hanno ancora piena facoltà di presentare ricorso gratuito in Tribunale per chiedere i 500 euro annuali negati, in modalità singola oppure collettiva. Le possibilità di esito favorevole del ricorso risultano altissime”, conclude il presidente Anief.
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
Il giudice del lavoro di Livorno ha ricordato “la recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE)”. Il giudice ha fatto notare che “la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l’art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l’art. 63 e l’art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”.
Per la Corte europea, riporta ancora la sentenza, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere, secondo la CGUE, che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall’accesso al beneficio) comporti per l’effetto una violazione della clausola 4 dell’accordo quadro”.
Il Tribunale ha ricordato che “in linea con tale decisione, si richiama anche quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, con cui ha censurato la scelta del Ministero convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione). In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla”. Infine, “per l’effetto il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente”.
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara il diritto” del docente che ha prodotto ricorso “ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l’importo di euro 500,00 annui e per l’effetto; condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione” del ricorrente “detta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge; condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari delle spese di lite che si liquidano in € 1029,50 per compensi professionali, € 49,00 per spese esenti oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA. Sentenza resa ex art 429 cpc pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale”