Carico di lavoro eccessivo? Si può avere un risarcimento danni

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Se c’è una questione che emerge con forza negli ultimi tempi anche nel comparto scuola è che incrementano gli oneri per il personale scolastico, ma non i diritti, e neanche la retribuzione. E può accadere che i carichi di lavoro vadano oltre certi limiti accettabili e ciò potrebbe determinare dei contenzios

La carenza di organico non può giustificare l’incremento di carichi di lavoro

La Cassazione con la Sentenza n. 93 del 4/1/2108 afferma che “In tema di responsabilità del datore di lavoro pubblico ex art. 2087 c.c. per l’eccessivo carico di lavoro imposto al lavoratore, ai fini della prova liberatoria, non è sufficiente l’allegazione generica della carenza di organico, costituendo l’organizzazione dei reparti, la consistenza degli organici e la predisposizione dei turni espressione ed attuazione concreta dell’assetto organizzativo adottato dalla datrice di lavoro. Il datore di lavoro pubblico ha l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche la possibilità di organizzare diversamente il lavoro.”

Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori

La Cassazione con la Sentenza 8 giugno 2017, n. 14313 richiama principi già ribaditi in passato e più volte affermati dalla Corte (ex plurimis, v Cass. 3.8.2012 n. 13956, nonchè Cass. 8.10.2012 n. 17092 e n. 18626 del 2013), secondo cui la responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c. , la quale impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori (v. fra le altre Cass. n. 6377 e n. 16645 del 2003). “Se è vero che l’art. 2087 c.c. , non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva e che incombe al lavoratore lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente o delle condizioni di lavoro, nonchè il nesso tra l’uno e l’altro, è altresì vero che, ove il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze, sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 2038 del 2013).

Il datore di lavoro deve conoscere le condizioni in cui lavorano i propri dipendenti

La Cassazione, pur essendo un fatto accaduto in altro settore, ha già avuto modo di esaminare fattispecie in cui il dipendente, deceduto per infarto del miocardio, era stato costretto, ancorchè non per sollecitazione diretta, a conformare i propri ritmi di lavoro all’esigenza di realizzare lo smaltimento delle proprie incombenze, nei tempi richiesti dalla natura e dalla molteplicità degli incarichi affidatigli. In proposito, è stato affermato che, ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 2087 c.c. , è irrilevante l’assenza di doglianze mosse dal lavoratore, così come l’ignoranza delle particolari condizioni in cui sono prestate le mansioni affidate ai dipendenti, che, salvo prova contraria, si presumono conosciute dal datore di lavoro in quanto espressione ed attuazione concreta dell’assetto organizzativo dallo stesso adottato (Cass. n. 9945 del 2014). Inoltre, in materia di responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c. , gli effetti della conformazione della condotta del prestatore ai canoni di cui all’art. 2104 c.c., coerentemente con il livello di responsabilità proprio delle funzioni e in ragione del soddisfacimento delle ragioni dell’impresa, non integrano mai una colpa del lavoratore (sent. cit.).

Spetta al lavoratore provare l’esistenza del danno, la nocività dell’ambiente e il nesso causale

Di contro va segnalato che c’è giurisprudenza che invece non riconosce una responsabilità oggettiva del datore di lavoro, sul punto qui in commento. La Cassazione ribadisce che il dovere di prevenzione imposto al datore di lavoro dall’art. 2087 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva . Pertanto non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere la responsabilità dei datore di lavoro ogni volta che un danno si sia comunque verificato, occorrendo invece che l’evento sia pur sempre riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati (ex plurlmls: Cass. n. 15082 del 2014; Cass, n. 10510 del 2004). Quanto alla ripartizione degli oneri probatori in un’azione di responsabilità avente natura contrattuale incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno, si che non possa essere a lui addebitabile l’inadempimento dell’obbligo di sicurezza previsto dalla norma (Cass. n. 3989 del 2015; Cass. n. 2038 del 2013; Cass. n. 3788 del 2009).” Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 21 maggio – 2 settembre, n. 17438.

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