Candidata con Laurea in Filologia moderna esclusa da concorso, Tar la riammette
Devono essere annullati gli atti con cui l’USR ha escluso una candidata dalla partecipazione al concorso straordinario, conseguentemente senza prevederne la presenza in graduatoria, quando il giudice accerta la presenza effettiva dei titoli (laurea e crediti formativi) per parteciparvi. Inoltre, il Ministero dell’Istruzione va condannato alle spese legali. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), con la Sentenza n. 9 del 04 gennaio 2022.
La domanda di partecipazione al concorso straordinario
Una donna aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, classe di concorso A012 – discipline letterarie negli istituti di II grado.
L’asserita carenza dei requisiti di partecipazione
Con decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale la candidata veniva esclusa dalla procedura per difetto dei requisiti d’accesso di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 2 del bando, e cioè il possesso di un “titolo di studio previsto dall’art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso”.
L’impugnazione cautelare
Ne è seguita l’impugnazione dell’esclusione e delle graduatorie successivamente formate dall’amministrazione d’innanzi al Tar che, costituitasi l’amministrazione intimata, ha sospeso in via cautelare i provvedimenti impugnati nella parte di interesse.
Primo step al TAR: la decisione cautelare
Dando seguito alla decisione cautelare, il ricorso è stato accolto. La ricorrente, infatti, ha dedotto la violazione del bando, essendo ella in possesso di titolo, la laurea magistrale in filologia moderna, che la abilita ad accedere al concorso.
L’accertamento del possesso dei titoli per partecipare al concorso
Il Tar ha accertato che, effettivamente, la ricorrente ha conseguito la laurea magistrale appartenente alla classe LM 14 (Filologia moderna) e ha pacificamente maturato 84 crediti nei settori scientifico-disciplinari necessari alla partecipazione alla procedura concorsuale in parola. Per l’effetto, la stessa possiede un titolo valido per la partecipazione alla procedura concorsuale.
L’annullamento degli atti di esclusione al concorso
Pertanto, il Tar ha annullato i provvedimenti impugnati nella parte in cui hanno escluso la ricorrente dal concorso straordinario e non ne prevedono la presenza in graduatoria, condannando il Ministero dell’Istruzione alle spese legali.