Cambio pannolino ad alunno disabile: ecco perché al collaboratore scolastico non compete

L’assistenza igienica degli allievi disabili è una problematica in quasi tutte le scuole. A chi compete per esempio, il cambio del pannolino?
Teresa scrive
Buongiorno. Lavoro presto una scuola secondaria di primo grado. Avrei un quesito in questo momento urgente da porre. Il collaboratore che non si sente in grado per vari motivi di occuparsi del cambio pannolino in ragazzi disabili deve giustificarlo con documentazioni ? È obbligo per il collaborare scolastico? Nel contratto nazionale sembra proprio di no. Grazie in attesa di risposta cordiali saluti
CCNL 2007
Il contratto nazionale definisce cosa gli appartenenti ai singoli profili possono fare ed il contratto di secondo livello (quello di scuola) spazi, ambiti e compensi nei quali dette attività si svolgono in quella determinata realtà lavorativa, nel rispetto dei diritti di studenti, famiglie e lavoratori e che non possono divergere da quello nazionale.
Il profilo di collaboratore
“Area A
Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica.” Nel CCNL si contempla la cura della persona, anche di natura igienica e prevede – per questi compiti -un beneficio economico, tuttavia mai si parla di ragazzi o ragazze in situazione di grave handicap.
Conclusioni
Il Collaboratore scolastico può (e deve) cambiare il pannolino dell’alunno della scuola dell’infanzia ma non può gestire un disabile non deambulante e non autosufficiente, questo nel supremo interesse dell’alunno e nel rispetto delle norme non solo di origine contrattuale.
Queste mansioni specialistiche sono riservate all’assistente sociosanitario il cui profilo è stato definito nell’Accordo del 2001 tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni, per la individuazione della figura specialistica e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione che, di durata annuale, devono svolgersi per un numero di ore non inferiore a 1000. Tale personale è inquadrato almeno nell’area “B” e non nella “A”.
In conclusione, il collaboratore scolastico non può né deve cambiare il pannolino all’allievo disabile perché non è uno “specialista” e non ha una formazione in tal senso. Tra le sue mansioni non c’è il cambio del pannolino o la pulizia dopo aver utilizzato i servizi igienici perché queste sono operazioni sicuramente molto delicate e intime da non poter rientrare nel profilo professionale. In caso contrario si effettuerebbe una interpretazione errata della norma che sarebbe del tutto arbitraria e illegittima e che esporrebbe il DS e la scuola a responsabilità improprie.
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