Calcolo ferie personale ATA e fruizione della ferie maturate e non godute entro il mese di aprile

Calcolo ferie personale ATA: tanti i quesiti giunti in redazione, per ognuno dei quali è stato approntato uno specifico articolo.
Buonasera sono una cs di ruolo dal 2011, quest ‘anno ho accettato una supplenza come ass ammin art 59 fino al 30 giugno sono parti time verticale di 3 giorni
1) quante ferie e festività soppresse mi spetttano ? La modalità di fruizione come avviene nella scuola fino a giugno o posso usufruire mese agosto ?
2 ) ferie a.s n 6 gg non usufruire essendo avuto intervento , ma dovendo consumarle entro mese di aprile la scuola attuale non mi consente di usufruirle perché sn in un altro profilo chiedo quindi come poter riuscire affinché non le perda
Grazie attendo una vostra risposta al mio doppio quesito
di Giovanni Calandrino – al personale ATA di ruolo che accetta supplenza ai sensi dell’art. 59 del CCNL2007 è applicata la relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato.
Per la supplenza annuale part-time (3 gg. su 6) sul profilo di AA dal 01/09/2021 al 30/06/2022 matura 13,42 giorni di ferie e 1,68 di festività soppresse.
Le suddette ferie, volendo, possono essere fruite anche nella scuola di titolarità come CS al suo rientro.
2 ) ferie a.s n 6 gg non usufruire essendo avuto intervento , ma dovendo consumarle entro mese di aprile la scuola attuale non mi consente di usufruirle perché sn in un altro profilo chiedo quindi come poter riuscire affinché non le perda
Il comma 10 dell’art. 13 del CCNL scuola/2007 afferma che, in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.
In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
La sentenza n. 15652/2018 della Cassazione, pubblicata il 14 giugno 2018 dalla Sezione Lavoro nell’ultimo grado di giudizio, prevede che il dipendente pubblico possa richiedere e vedersi riconosciuto il pagamento delle ferie arretrate oltre i diciotto mesi nel caso in cui la rinuncia al periodo di riposo non dipenda dalla volontà del lavoratore, inoltre essendo a tempo indeterminato, non si pone neanche il problema della monetizzazione delle 6 giornate di ferie arretrate non godute per motivi di malattia, piuttosto a parere dello scrivente, può usufruire delle suddette al rientro nella sede di titolarità come CS.
(Le ferie sono un diritto irrinunciabile [omissis]) comma 8 dell’art. 13 del CCNL scuola 2007.
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