Busta paga più “piccola” ai docenti precari per pochi giorni o mesi, Anief: una donna risarcita con mille euro per meno di un anno di supplenze “spezzettate”

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Sottrare agli insegnanti precari la Retribuzione professionale docente è illegittimo. Lo ha confermato il Tribunale ordinario di Vicenza – prima sezione civile, settore delle controversie di lavoro e di previdenza – che si è così espresso esaminando il ricorso di una insegnante assistita dai legali Anief che “nell’a.s. 2017-2018 ha svolto servizio a tempo determinato come docente alle dipendenze del Ministero resistente in forza di diversi incarichi di supplenza”

Secondo il giudice, che ha risarcito la docente con “954,66 oltre accessori di legge”, tutto parte dall’assunto che “le mansioni svolte dalla ricorrente, e più in generale dai docenti titolari di incarichi a breve o brevissimo termine, non appaiono differire dal punto di vista qualitativo da quelle svolte dai docenti a tempo indeterminato o da quelli assunti a tempo determinato con termine fissato al 30 giungo o al 31 agosto”, come del resto già previsto nella clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e dalla Corte di Cassazione che hanno invocato “il principio di non discriminazione”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief,” i giudici si stanno rendendo conto che questi trattamenti diversificati verso lavoratori che compiono le stesse mansioni di altri non possono essere più tollerati. Invitiamo, come Anief, i tanti che avessero stipulato contratti di breve durata a  presentare ricorso per il recupero della Retribuzione professionale docente: le possibilità di accoglimento della richiesta sono davvero alte”.

LA SENTENZA

Secondo il giudice del lavoro “la domanda va pertanto accolta, in quanto “l’art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze”.

Pertanto, “il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita: accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento della voce retributiva rivendicata; condanna conseguentemente il Ministero al pagamento in suo favore della somma di euro 954,66 oltre accessori di legge; condanna altresì il Ministero alla rifusione in favore della ricorrente delle spese, che liquida in complessivi € 500,00, oltre a spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari”.

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