La Buona Scuola? Incostituzionale in diversi articoli. Lettera al Presidente Mattarella
Egregio Presidente della Repubblica Mattarella,
Egregio Presidente della Repubblica Mattarella,
scrivo questa lettera per chiederLe come mai una persona stimatissima e seria quale Lei è e che ha rivestito la carica di Giudice Costituzionale (2011-2015) abbia potuto firmare la LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 avente per oggetto : “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15G00122) (GU Serie Generale n.162 del 15-7-2015) ( Entrata in vigore il 16/07/2015 ),legge di cui parecchi articoli sono INCOSTITUZIONALI perché non solo violano l’art.3 e 97 della Costituzione italiana ma si pongono in contrasto con la normativa europea operando una discriminazione basata, come ad esempio per la mobilità, sulla fase di immissione in ruolo o sul canale (concorso o graduatorie) da cui sono stati assunti.
Vengono calpestati, inoltre, i diritti già acquisiti in quanto non sono stati rispettati in toto i diritti di equa distribuzione dei posti per la mobilità interprovinciale stabiliti dalla normativa precedente ancora vigente ( vedi Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 :Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).
Inoltre Le chiedo, egregio Presidente Mattarella, come mai gli immessi in ruolo delle G.M. del concorso 2012 Fase C) hanno avuto ( come ad esempio nella nostra provincia di Agrigento) più di 100 ( cento) posti riservati a loro mentre solo pochissimi posti sono stati dati agli immessi in ruolo entro il 2014/15 ? Ai sensi di quale disposizione di legge è avvenuto il tutto ?
E non mi si venga a dire che esiste il C.C.N.I. sulla mobilità 2016/17 perché ,come Lei sa bene, l’equilibrio giuridicamente sostenibile è contenuto nel noto principio vigente nel Diritto del Lavoro, il cosiddetto “principio di favore” o della derogabilità in melius, che consente alla fonte regolamentare di grado inferiore (in questo caso il C.C.N.I.) di prevalere (e derogare) rispetto alla fonte di grado superiore (in questo caso la legge) purché essa contenga accordi o previsioni più favorevoli per il lavoratore. La giurisprudenza, anche risalente, ha confermato che la gerarchia delle fonti può subire notevoli scostamenti dallo schema ordinario se questo risulta più vantaggioso per il prestatore di lavoro. Non è questo il caso di cui stiamo parlando in quanto migliaia di lavoratori della scuola sono stati discriminati in favore di pochi violando, lo ribadisco l’art.3 e 97 della Costituzione (cioè ai principi della legalità, della buona amministrazione e della imparzialità) e la Normativa Europea in materia di Disparità di trattamento.
Non mi si dica neanche che gli accordi vengono fatti dai Dirigenti generali del MIUR perché è incontrovertibile che ogni dipendente pubblico, compreso quindi il Dirigente dell’ufficio di livello generale, deve agire sempre e comunque nell’interesse della collettività (art. 98 Cost.), sicché fino a quando la Costituzione non verrà modificata su questo punto ogni argomentazione non può che apparire fumosa e contraddittoria. Ed infatti, per evitare comportamenti illeciti, l’art. 28 della Costituzione stabilisce la responsabilità diretta dei funzionari che agiscono contro il diritto civile, amministrativo e penale esponendo l’Amministrazione all’onere di un risarcimento di un danno, pena un giudizio negativo sulla loro gestione ed un’azione di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti.
Carissimo Presidente,in attesa di una Sua sollecita risposta ,invio cordiali saluti .
Caterina Accursio
Dirigentescolastico in quiescenza dal 1° settembre 2015
Ribera ( AG ) 03/08/16