Bullismo, il Tar Veneto conferma esclusione dalla gita per un alunno violento verso un compagno con disabilità. SENTENZA

WhatsApp
Telegram

Il Tar del Veneto, con la sentenza n. 353/2025, ha stabilito che l’esclusione di un alunno da una gita scolastica può essere una misura disciplinare legittima, purché rispetti le finalità educative previste dal regolamento scolastico.

La vicenda riguarda uno studente di una scuola secondaria di primo grado che, dopo un grave litigio con un compagno disabile, è stato sanzionato con 15 giorni di sospensione, l’esclusione dal viaggio di istruzione e la revoca temporanea dell’uscita autonoma da scuola. Il giudice amministrativo ha accolto solo parzialmente il ricorso dei genitori, confermando la validità delle sanzioni principali e annullando unicamente la revoca dell’uscita autonoma.

Il caso: bullismo e provvedimenti disciplinari

L’episodio risale al 25 ottobre 2024, quando lo studente, al termine delle lezioni, ha avuto un violento litigio con un compagno affetto da disabilità, che ha richiesto cure mediche al pronto soccorso. Il consiglio di classe straordinario, convocato per valutare i fatti, ha deciso di adottare misure disciplinari severe, anche in considerazione di precedenti episodi di comportamento scorretto da parte dello studente. Tra le sanzioni, l’esclusione dal viaggio di istruzione è stata giustificata come strumento educativo per responsabilizzare l’alunno e ristabilire un clima sereno all’interno della comunità scolastica.

I genitori del ragazzo hanno impugnato il provvedimento, sostenendo che le sanzioni fossero illegittime per violazione delle procedure disciplinari e per mancanza di motivazione. Tuttavia, il Tar ha respinto gran parte delle contestazioni, ritenendo che la scuola avesse rispettato il regolamento interno e garantito il diritto di difesa dei genitori e dello studente durante l’intero iter disciplinare.

La decisione del Tar: finalità educativa e limiti delle sanzioni

Il tribunale ha confermato la legittimità dell’esclusione dalla gita scolastica, richiamando il regolamento d’istituto che prevede tale misura per gli alunni sottoposti a sospensione. Secondo il Tar, la sanzione è coerente con la finalità educativa, volta a far comprendere al ragazzo la gravità delle sue azioni e a prevenire ulteriori episodi di bullismo. Al contrario, la revoca temporanea dell’uscita autonoma è stata annullata, poiché non prevista dal regolamento disciplinare e considerata una misura più cautelare che educativa.

SENTENZA

WhatsApp
Telegram

Corsi Abilitanti 30 CFU online attivi! Esami entro il 30 Giugno